Notifica degli atti impositivi per compiuta giacenza

In tema di notificazione dell’atto impositivo eseguita dall’Ufficio finanziario per mezzo del servizio postale, in caso di temporanea assenza del destinatario, si applica l’art. 8, comma 4, della Legge 890/82.
Questo vuol dire che l’agente postale preposto alla consegna dell’atto, in caso di mancato recapito del documento per temporanea assenza del destinatario, depositerà il giorno stesso la raccomandata contenente l’atto da notificarsi presso il competente ufficio postale. Dell’avvenuto deposito ne verrà data notizia con successivo avviso trasmesso in busta chiusa per mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento che, nel caso di ulteriore assenza del destinatario, dovrà essere immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
Attenzione: la notifica si intende eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di deposito dell’atto impositivo presso l’ufficio postale e di spedizione della seconda raccomandata (date che dovrebbero coincidere).
In altri termini, trascorsi dieci giorni dalla data di deposito dell’atto presso l’ufficio postale e di spedizione (e non di ricevimento) della seconda raccomandata, senza che il contribuente ne abbia curato il ritiro, l’atto si considererà a tutti gli effetti notificato. Atteso che l’atto impositivo viene trattenuto dall’ufficio postale per sei mesi prima di essere ritrasmesso al mittente (Agenzia delle entrate, Equitalia, Comune, eccetera), il contribuente potrebbe tranquillamente ritirare l’atto, successivamente ai dieci giorni di rito, assumendo incautamente come data di notifica del documento la data del ritiro fisico dell’atto. Ma le cose non stanno così. Indipendentemente dalla data del ritiro fisico dell’atto, la compiuta giacenza e conseguente notifica si intenderà perfezionata ed eseguita nel più breve termine di giorni dieci decorrenti dalla data di deposito dell’atto presso l’ufficio postale e di spedizione della seconda raccomandata.
Preme osservare che la data di notifica degli atti impositivi degli Uffici finanziari (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione, ecc.) è molto importante poiché da essa decorrono i termini per produrre l’eventuale ricorso (60 giorni dalla notifica). Pertanto ritirare l’atto impositivo tardivamente rispetto ai termini sopra indicati potrebbe compromettere irrimediabilmente per il contribuente la possibilità di una eventuale impugnativa.
Quindi, in caso di ricevimento dell’avviso di deposito dell’atto impositivo per temporanea irreperibilità del destinatario, la cosa da fare è quella di recarsi quanto prima all’ufficio postale per il ritiro dell’atto, acquisendo peraltro notizia della data in cui si sarebbe compiutamente realizzata la notifica dell’atto.
Quanto sopra evidenziato non vale per la notifica per mezzo del servizio postale degli avvisi di irregolarità emessi dall’Agenzia delle entrate, che hanno natura di semplice comunicazione e non di atto impositivo. In detta ipotesi valgono le regole generali in base alle quali in caso di temporanea assenza del destinatario, la compiuta giacenza e corrispondente notifica della raccomandata si realizza nel termine di 30 giorni dalla data spedizione dell’avviso di deposito (seconda raccomandata).
Cordiali saluti
Dott. Bruno Vaudo
Distinti saluti
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