La fornitura di beni significativi
La legge di bilancio 2018 introduce una norma di interpretazione autentica in merito all’applicazione dell’IVA agevolata sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono anche la fornitura di beni significativi.
Quando l’intervento consiste nell’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, rese su unità abitative o su parte comuni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si applica l’aliquota agevolata del 10%. A prevederlo è l’art. 7, co. 1, lett. b) della Legge n. 488/99.
Tuttavia, ai sensi della norma predetta, se nell’ambito dell’intervento vengono forniti anche beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applicherà ai predetti beni fino al valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Detto altrimenti: se il valore dell’intera prestazione (comprensiva della fornitura dei beni significativi) è di 10.000 euro, mentre il valore dei beni significativi è di 6.000 euro, l’aliquota agevolata sui predetti beni si applicherà fino a 4.000 euro. Sui rimanenti 2.000 euro si applicherà l’IVA ordinaria del 22%. Infatti il valore della prestazione al netto del valore dei beni significativi (10.000 – 6.000) è pari a 4.000 euro.
Giova ribadire che ai sensi del D.M. del MEF del 29.12.99 sono considerati “beni di valore significativo”:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
L’elenco deve intendersi esaustivo e non indicativo.
Ciò detto, la legge di bilancio 2018 è intervenuta per chiarire che:
- il valore dei beni significativi che deve essere assunto è quello risultante dall’accordo contrattuale, il quale non può essere comunque inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. Il valore dei beni dovrà comprendere solo tutti gli oneri che concorrono alla produzione degli stessi;
- l’individuazione dei beni di valore significativo va eseguita in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale;
- la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo.
Anche se la norma interpretativa (che dovrebbe a dire il vero chiarire) non appare, a mio modo di vedere, “troppo interpretativa”, a me sembra di capire che:
- le parti “staccate” o accessorie non sono incluse nel valore del bene significativo se hanno una propria autonomia funzionale rispetto al bene principale;
- il valore del bene significativo, che non può essere inferiore al costo, non può comprendere margini o ricarichi, ma solo oneri di diretta imputazione;
- i beni significativi e i corrispondenti valori devono essere dettagliatamente descritti in fattura.
Si rimane in attesa di ulteriori precisazioni che dovrebbero essere fornite da Agenzia entrate.