Informativa n. 9/2019 Oggetto: rottamazione ter, saldo e stralcio dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1.1.2010 al 31.12.2017 e stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.

  1. Rottamazione

PREMESSA

Con l’art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119 è stata introdotta una sanatoria per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito inerenti a carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017 (“rottamazione ter”), che comporta per chi ne fruisce l’annullamento degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.

Rientrano nella definizione non solo i ruoli, ma anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS.

La scadenza per fare la domanda di “rottamazione ter” è fissata al 30.4.2019.

SOGGETTI AMMESSI

I soggetti che non hanno aderito alle precedenti “rottamazioni” ovvero coloro che, avendo aderito alle medesime, hanno pagato per intero tutte le rate a scadenza, sono ammessi alla definizione agevolata dei ruoli per i carichi non definiti previa presentazione della domanda entro i termini previsti dalla Legge.

I soggetti che hanno già aderito alle prime due “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017) e sono decaduti per non aver pagato tempestivamente le rate, sono ammessi alla definizione agevolata dei ruoli previa presentazione della domanda entro i termini previsti dalla Legge. In tal caso la durata massima di rateazione è pari a 3 anni.

Al contrario, i soggetti che, avendo aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (“rottamazione bis”), hanno regolarizzato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7.12.2018 rientrano automaticamente nella “rottamazione ter”, per i residui importi a debito, senza necessità di presentare domanda di adesione. In tal caso il periodo massimo di rateazione è pari a 5 anni. Per eventuali nuovi carichi non inclusi nelle precedenti domande di rottamazione occorrerà invece presentare istanza entro il 30.4.2019.

In particolare, l’art. 3 co. 1 del DL 119/2018 stabilisce che i debitori i quali, entro il 7.12.2018, hanno pagato le rate pregresse, mantengono automaticamente i benefici della rottamazione. In tal caso, le somme sono liquidate d’ufficio. Entro il 30.6.2019 riceveranno comunicazione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione alla quale saranno allegati i bollettini di pagamento con le rate, secondo scadenze di legge.

DEBITI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

  • si deve trattare di carichi definibili;
  • i carichi devono essere stati affidati ad Agenzia delle Entrate–Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017;
  • se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda di rottamazione.

Rientrano tra i carichi definibili quelli relativi a qualsiasi imposta (IRES, IVA, addizionali, imposte d’atto, canone RAI), ai contributi INPS e INAIL nonché ai contributi previdenziali di diversa natura, ad esempio ENPALS.

Di tali carichi sarà necessario pagare l’importo del debito e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con lo stralcio delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora e le c.d. “sanzioni civili” accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Relativamente alle violazioni del D.lgs.. 285/92 (codice della strada), il co. 17 ammette la definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate–Riscossione. Tuttavia, non causa lo stralcio delle sanzioni ma dei soli interessi ed eventuali maggiorazioni.

L’art. 3 co. 16 DL 119/2018 enuncia, in maniera tassativa, le fattispecie escluse dalla sanatoria:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
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