Informativa n. 7/2019 Oggetto: E-fattura forfait e minimi: imposta di bollo

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendo informarLa circa le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse dai contribuenti che operano in regime forfettario o di vantaggio alla luce dell’obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° gennaio 2019.

Gli allegati da consultare:

E-fattura forfait e minimi: imposta di bollo

Premessa pag. 2

Fattura cartacea pag. 3

Fattura digitale pag. 4

CHECK LIST pag. 5

SCHEDA PRATICA pag.7

Sintesi delle principali scadenze dal 4 all’8 Febbraio 2019 pag. 10

Premessa

E’ scattato il 1° gennaio del 2019 l’obbligo di emissione della fattura in formato digitale (formato XML) per tutti gli operatori IVA. Tuttavia vi sono alcuni soggetti esonerati da tale obbligo e tra questi vi rientrano i contribuenti che operano in regime forfettario o di vantaggio (ex minimi). Tali soggetti, dunque, possono continuare ad emettere fattura in formato cartaceo con facoltà di emetterla in modalità elettronica. Ad ogni modo se essi sono esonerati dall’emissione in formato elettronico sono, comunque, tenuti a ricevere la fatture di acquisto in tale formato. Inoltre se si tratta di operazioni compiute verso la PA la fattura andrà emessa obbligatoriamente in formato elettronico anche da chi opera nei due menzionati regimi. In sintesi:

Contribuente forfettario e di vantaggio
Regime Obbligo di emissione fattura elettronica Obbligo di ricevere la fattura in formato elettronico Emissione fattura cartacea Operazioni verso la PA
Forfettario NO SI SI Obbligo di fattura elettronica
Vantaggio NO SI SI Obbligo di fattura elettronica

 

Si tenga presente che restano in essere lo scontrino e la ricevuta fiscale. Quindi, ad esempio, un commerciante al dettaglio in regime forfettario continuerà a certificare i corrispettivi tramite emissione di scontrino fiscale ma sarà obbligato ad emettere fattura laddove richiesta dal cliente (in tal caso, se il commerciante al dettaglio non è un soggetto esonerato, avrà obbligo di emetterla il formato elettronico – Risposta 7/E/2019).

Si ricorda che l’obbligo della fatturazione elettronica è già in essere dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione di quelle effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione. Dal 1° settembre lo stesso obbligo è in essere per le operazioni di tax free shopping mentre è già in vigore dal 2015 per tutte le operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione con riferimento alle fatture emesse dal 31 marzo 2015.

 

I soggetti che agiscono in regime forfettario e di vantaggio, come noto, non addebitano l’IVA sulle fatture che emettono ma su di esse devono assolvere l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo   della fattura è superiore a 77,47 euro.

Contribuente forfettario e di vantaggio
IVA in fattura Importo fattura emessa Imposta di bollo
 

NO

 

Superiore a 77,47 euro SI

(2 euro)

Pari o inferiore a 77,47 euro NO

 

Le regole di assolvimento dell’imposta di bollo per i regimi in esame sono diversi a seconda che la fattura sia emessa in formato cartaceo oppure digitale.

 

 

 

 

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