Informativa N. 4/2017 – sanzioni reverse charge

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Spesso, nella applicazione del reverse charge, ci si affida alla volontà del cliente, senza eseguire una specifica analisi dell’operazione. Altre volte è il fornitore a decidere se applicare o meno il reverse sull’operazione.
E’ il caso di ribadire che il reverse non si applica sulla base di autonome decisioni assunte dalle parti (cedenti-prestatori e cessionari-committenti), a volte secondo meri scopi di convenienza. Occorre invero fare riferimento alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.

Senza entrare nel merito della casistica applicativa preme osservare in questa sede che l’irregolare applicazione del “reverse charge” comporta sanzioni ricadenti, in solido tra loro, sia in capo al cedente/prestatore che in capo al cessionario/committente.
Ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’art. 6 del D.Lgs. 471/97, dal 1° gennaio 2016 in caso di irregolare applicazione delle norme che disciplinano il reverse charge, quindi sia nel caso di fattura emessa con Iva quando invece doveva applicarsi il reverse e sia nel caso in cui venga applicato il reverse quando invece doveva applicarsi l’Iva, è prevista una sanzione fissa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 10.000,00.

informativa 2017-4 sanzioni reverse charge

Distinti saluti

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