Informativa n. 3/2021 – Oggetto: nuova rivalutazione dei beni strumentali di impresa.
- Beni rivalutabili
L’articolo 110, comma 1 della legge n. 126/2020 dispone che possono essere oggetto di rivalutazione agevolata i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
Detta operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Non è necessario, quindi, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.
La Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto, nel richiamato articolo 110, un nuovo comma 8-bis per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 342 del 2000, prevedendone l’applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Rimangono esclusi dalla possibilità di rivalutazione agevolata:
- i beni merce;
- le partecipazioni per le quali non sussiste il rapporto di controllo o di collegamento in maniera ininterrotta almeno dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
- le commesse;
- i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing;
- beni strumentali acquistati durante l’esercizio 2020;
- le partecipazioni acquistate durante l’esercizio 2020, iscritte tra le immobilizzazioni quali partecipazioni di controllo o di collegamento;
- partecipazioni, anche di collegamento e di controllo, che sono iscritte nell’attivo circolante.
Si può rilevare che la categoria degli immobili non risulta esclusa dalla rivalutazione, sempreché il bene immobile non costituisca bene merce (come nel caso di società di costruzione).
- Soggetti ammessi
Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.
Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questa disciplina anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.