Informativa N. 19/2016 – Definizione degli avvisi bonari

Le dichiarazioni dei redditi e IVA sono sottoposte ad un esame che ha per oggetto la liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti[1], che si interpone tra la fase di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e quella di accertamento dell’Amministrazione.
[1] Artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.
Successivamente, in base ai criteri determinati dagli organi ministeriali, vi può essere il controllo formale, implicante una minima attività valutativa[1].
Il procedimento che scaturisce dalla liquidazione automatica e, con alcune differenze, dal controllo formale, può essere in tal modo schematizzato:
- controllo automatico o formale ad opera degli uffici;
- comunicazione del c.d. “avviso bonario”;
- in caso di mancata definizione dell’avviso bonario, iscrizione a ruolo delle somme e notifica della cartella di pagamento ad opera dell’Agente della Riscossione[2];
- ricorso o reclamo in Commissione tributaria provinciale[3].
Nelle ipotesi illustrate, la violazione dà luogo ad un omesso versamento dell’imposta o ad un’indebita compensazione di credito “non spettante”, e ciò è confermato dall’art. 13 co. 2 e 5 del DLgs. 471/97[4].
[1] Art. 36-ter del DPR 600/73.
[2] La cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro i termini indicati dall’art. 25 del DPR 602/73, quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per la liquidazione automatica, o del quarto anno successivo per il controllo formale.
[3] Il procedimento contemplato per la liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni potrebbe, in futuro, mutare, venendo meno il ruolo. Al riguardo, l’art. 29 co. 1 lett. h) del DL 78/2010 ha specificato che, per uniformare il sistema di riscossione contemplato per gli accertamenti esecutivi dalla norma stessa, verranno emanati appositi regolamenti.
[4] Come sostituito dal DLgs. 158/2015.
Distinti saluti
Lascia un commento