Informativa n. 13/2019 Oggetto: Definizione delle irregolarità formali (art. 9 del DL 119/2018) – Riepilogo della disciplina e chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11
1 premessa
L’art. 9 del DL 23.10.2018 n. 119, come sostituito in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n. 136, prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 24.10.2018.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.5.2019 e il 2.3.2020 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19.12.2018 (data di entrata in vigore della L. 136/2018 di conversione del DL 119/2018).
Le modalità di attuazione dell’art. 9 del DL 119/2018 sono state dettate dal provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274.
Ulteriori chiarimenti sono stati diramati con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell’Erario, possono o meno rientrare nella definizione.
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Errori sanabili | Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 24.10.2018 |
Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione |
Benefici | Estinzione della violazione |
Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti | Due rate di pari importo scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.5.2019 |
Termine per la regolarizzazione |
2.3.2020 |
Pluralità di violazioni | Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare |
2 ambito temporale
Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018).
Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.
Così, prendendo come esempio la comunicazione circa la mancata presentazione dell’interpello per le società non operative, sarebbero sanabili le omissioni commesse nel modello REDDITI 2017, il cui termine di presentazione, al 24.10.2018, era spirato, ma non quelle relative al modello REDDITI 2018, il cui termine di presentazione è scaduto il 31.10.2018. In quest’ultimo caso, la violazione si ritiene perfezionata il 31.10.2018.
Potrebbero, in altri termini, ritenersi escluse le omissioni commesse nell’ambito del modello REDDITI 2018, quand’anche tale modello sia stato inviato prima del 24.10.2018 (entro il 31.10.2018, seguendo questa tesi, l’omissione avrebbe potuto essere sanata senza il pagamento di alcuna sanzione, tramite “correttiva nei termini”).
Può tuttavia essere anche sostenuta la tesi contraria, secondo cui sono sanabili le violazioni commesse nell’ambito del modello REDDITI 2018, sempre che la dichiarazione sia stata trasmessa entro il 24.10.2018.