Informativa n. 11/2019 Oggetto: modifiche al regime di riporto delle perdite delle imprese

Premessa.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) all’art.1, commi da 23 a 26 ha modificato il trattamento fiscale delle perdite delle imprese di dimensioni minori in contabilità semplificata.

Nel particolare, alla stessa stregua dei soggetti che adottano la contabilità ordinaria, dall’anno 2018 viene introdotto per le imprese minori (che adottano la contabilità semplificata) l’obbligo di scomputare le perdite conseguite “verticalmente”, cioè dai redditi aventi la medesima natura, nel limite dell’80% del totale dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite non utilizzate in compensazione è prevista la loro riportabilità in avanti senza limiti di tempo.

Utilizzo delle perdite.

Fino al periodo d’imposta 2017 le perdite conseguite dalle imprese minori in contabilità semplificata non potevano essere oggetto di riporto nei successivi periodi d’imposta e potevano essere compensate soltanto nel medesimo periodo di formazione nell’ambito del reddito complessivo conseguito. Detto altrimenti: se da un lato non era consentito il loro riporto in avanti, dall’altro era però possibile utilizzarle per compensare qualsiasi altro reddito facente parte del reddito complessivo.

A decorrere dal periodo d’imposta 2018 invece anche le imprese minori dovranno seguire le medesime regole adottate dalle imprese in contabilità ordinaria e cioè compensare le perdite, nei limiti stabiliti dalla norma, soltanto con ulteriori redditi d’impresa, riportando in avanti, le perdite non utilizzate.

Periodo transitorio.

Con riferimento alla perdita d’impresa in regime di contabilità semplificata, la legge di bilancio 2019 ha previsto un meccanismo progressivo per l’introduzione delle novità con particolare riferimento al periodo transitorio costituito dal triennio 2017-2018-2019.

Le perdite fiscali in contabilità semplificata maturate nel periodo d’imposta 2017, eccedenti quelle che potevano essere utilizzate per abbattere il reddito complessivo, possono essere riportate nei successivi periodi d’imposta, ma con determinati vincoli di utilizzo.

Nel 2018 e 2019 potranno essere utilizzate per ridurre redditi d’impresa nella misura non superiore al 40% dei medesimi.

Nel 2020 potranno essere utilizzate per ridurre redditi d’impresa nella misura non superiore al 60% dei medesimi.

Le perdite fiscali in contabilità semplificata maturate nel periodo d’imposta 2018 e non compensate, possono essere riportate in avanti con i seguenti limiti di utilizzo:

nel 2019 possono essere utilizzate per ridurre redditi d’impresa nella misura non superiore al 40% dei medesimi;

nel 2020 possono essere utilizzate per ridurre redditi d’impresa nella misura non superiore al 60% dei medesimi.

Le perdite fiscali in contabilità semplificata maturate nel periodo d’imposta 2019 e non compensate, possono essere riportate in avanti con il seguente limite di utilizzo:

nel 2020 possono essere utilizzate per ridurre redditi d’impresa nella misura non superiore al 60% dei medesimi.

Sia le perdite 2017 che quelle 2018 e 2019 non utilizzate fino al periodo d’imposta 2020 potranno dal 2021 essere utilizzate per abbattere i redditi d’impresa nella misura non superiore all’80% dei medesimi (Cfr. circ. Agenzia entrate n. 8 del 10.4.2019).

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