Informativa n. 10/2019 Oggetto: proroga al 2019 dei bonus per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, interventi antisismici, bonus mobili e bonus verde.
La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 67 a 69 della L.145/2018) proroga al 2019 le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni e ristrutturazioni edilizie sulle unità abitative), di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici. Prorogati al 2019 anche il bonus mobili e il bonus verde.
Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio spetta la detrazione Irpef nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2019. L’agevolazione, prevista dall’art. 16-bis del TUIR, è pertanto fruibile per tutto l’anno 2019 fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi 344-349 della legge 296/2006, la detrazione Irpef/Ires si applica, in generale, nella misura massima del 65% delle spese sostenute, con limitazioni sugli importi di spesa agevolabile che vanno da 30.000 euro 100.000 euro, a seconda del tipo di intervento.
Per alcune tipologie di intervento, come già previsto per il 2018, l’aliquota della detrazione rimane fissata al 50%. Si tratta ad esempio delle spese per l’acquisto e posa in opera di schermature solari, di finestre comprensive di infissi e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentate da biomasse combustibili.
Sempre nella misura del 50% spetta la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento UE n. 811/2013.
Se il nuovo impianto di climatizzazione è anche dotato di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare ad usufruire della detrazione più elevata del 65%.
Sia per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che per gli interventi di riqualificazione energetica, entro 90 giorni dalla fine di lavori (collaudo) occorre trasmettere all’Enea in via telematica, previa registrazione sul relativo portale, a seconda del tipo di intervento, le informazioni richieste riguardanti il risparmio energetico conseguito. Si osserva che dal 1.1.2018, anche per le spese di recupero del patrimonio edilizio, se comportanti un risparmio energetico, é necessario procedere alla suddetta comunicazione.
I pagamenti delle spese dovranno essere eseguiti per mezzo di bonifico bancario, indicando, oltre ai dati delle parti interessate, anche la tipologia di intervento e il riferimento normativo che consente la detrazione fiscale (art. 16-bis del TUIR per gli interventi di recupero edilizio e art. 1, commi 347-349 della L. 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica).
In entrambi i casi la banca opererà una ritenuta dell’8%, calcolata sull’importo corrisposto scorporato forfettariamente dell’aliquota Iva del 22%.