Imponibilità Iva al 5% per i prodotti la cui finalità sia quella di contrastare la diffusione del virus Covid-19

Tutte le cessioni dei beni per i quali, per effetto dell’art. 124 del D.L. 34/2020 (decreto rilancio), era stata disposta l’esenzione Iva, a partire dalla data dell’1.1.2021 sono imponibili Iva nella misura del 5% (cfr. n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis allegata al D.P.R. 633/72).

Tra i beni rientrano: mascherine chirurgiche, FfP2 e Ffp3, articoli di abbigliamento per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, termometri, detergenti disinfettanti per mani, eccetera.

Agenzia entrate ha precisato che l’esenzione (prima) e l’imponibilità al 5% (ora) è applicabile anche quando l’impiego dei beni sopra indicati avviene in settori diversi da quello sanitario (industria, distribuzione, eccetera), purché la finalità sia quella di contrastare la diffusione del virus Covid-19, con protezione di lavoratori ed utenti (cfr. circ. 26/E del 15.10.2020 A.E.).

Powered by Ronyx Srl