Domande Frequenti

Nella sezione sono pubblicate le domande poste dai Clienti frequentemente su argomenti di natura fiscale e le relative risposte fornite dallo Studio. Vengono pubblicate solo le FAQ che trattano argomenti ricorrenti, attuali e di interesse generale.


Tasse4

Domanda

Un contribuente che opera nel regime forfettario dal 2015, vorrebbe nel 2017 assumere un dipendente. Desidererei sapere se è possibile farlo, oppure ciò comporterebbe la conseguente fuoriuscita dal regime agevolato? 

Risposta

Tra i requisiti per poter operare nel regime forfettario previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (con cui il regime in commento è stato istituito), vi rientra quello secondo il quale, il contribuente deve non aver sostenuto spese per lavoro altrui complessivamente superiori a 5.000 euro lordi. In particolare è previsto che non possono operare nel forfettario i contribuenti che nell’anno precedente (o in previsione, nell’anno in corso in caso di inizio attività) abbiano sostenuto spese complessivamente superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.

La Circolare delle Entrate n. 10/E/2016, chiarisce inoltre che, alla determinazione del predetto limite di 5.000 euro, concorrono anche gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per prestazioni di lavoro effettuate dai familiari dell’imprenditore.

Dunque, chi opera in regime forfettario può assumere dipendenti senza che ciò ne comporti la fuoriuscita dal regime. Tuttavia, si uscirà dal regime qualora ad esempio la retribuzione lorda (complessiva) corrisposta nell’anno superi l’importo di 5.000 euro.

Il lettore, pertanto, può assumere il dipendente ma deve prestare attenzione a non superare il predetto limite. Qualora il limite dovesse essere superato, questi uscirà dal regime a decorrere dal periodo d’imposta successivo (se ad esempio il lavoratore è assunto nel 2017 e la retribuzione lorda corrisposta dal lettore per il 2017 supera i 5.000 euro, questi uscirà dal regime forfettario con decorrenza dal periodo d’imposta 2018).

(Fonte: Rivista FiscalFocus)

AgenziaEntrate

Domanda

In qualità di locatore e con riferimento alla proroga di un contratto di locazione ad uso abitativo, ho provveduto a versare la relativa imposta di registro dovuta. Il versamento l’ho eseguito con il Modello F24 Elide (codice tributo 1504). Sono ora a chiedere se dal punto di vista degli adempimenti posso stare tranquillo oppure devo comunque comunicare la proroga all’Agenzia delle entrate? E se sì, posso comunicarla in qualsiasi ufficio ed in che modo?

Risposta

La proroga del contratto di locazione comporta il versamento della dovuta imposta di registro (2% del canone annuo pattuito), che al pari dell’imposta di registro dovuta per la prima registrazione, può essere versata per ciascuna annualità, oppure per tutte le annualità di durata della proroga stessa.

Il versamento può avvenire secondo due modalità, ossia:

  • tramite richiesta di addebito sul c/c, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (utilizzando il software RLI o RLI-web);
  • tramite modello F24 ELIDE (codice tributo 1504).

Premesso che in entrambi i casi il versamento è da eseguisi entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, nel caso in cui si utilizzi la seconda modalità di versamento (ossia F24), occorre altresì comunicare la proroga all’Agenzia delle Entrate presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato.

Tuttavia, a differenza della registrazione del contratto di locazione (che può avvenire presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate), la proroga deve essere necessariamente comunicata allo stesso ufficio dove è avvenuta la registrazione (NON può, quindi, essere comunicata a qualunque ufficio).

Nel caso in cui, invece, il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la proroga avvenga tramite addebito sul c/c utilizzado i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nessuna comunicazione successiva (di avvenuta proroga) occorre eseguire.

In definitiva, dunque, il lettore ora deve compilare il modello RLI e presentarlo (entro 30 giorni dalla scadenza del contratto) allo stesso ufficio dell’Agenzia delle entrate dove ha registrato per la prima volta il contratto di locazione. Occorrerà altresì allegarvi la ricevuta di avvenuto versamento dell’imposta di registro.

(Fonte: Rivista FiscalFocus)

AgenziaEntrate3

Domanda

In questi giorni ho sentito che è previsto un aumento delle detrazioni sulle spese scolastiche sostenute per i propri figli; mi potete dare qualche informazione maggiore? Possono essere oggetto di beneficio fiscale anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il servizio post scuola ed il servizio di trasporto scolastico?

Risposta

L’art. 15 lettera e-bis del TUIR, nel testo previgente le modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2017, prevede una detrazione del 19% per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Si fa quindi riferimento alle scuole materne, elementari, medie e superiori.

Il testo definito della Legge di Bilancio 2017 contiene interventi migliorativi in riferimento alla detrazione per le spese di istruzione scolastica.

Tali interventi prevedono l’aumento del tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 19%: è infatti previsto previsto che la spesa massima detraibile passi dagli attuali 400 euro a:

  • 564 euro per l’anno 2016;
  • 717 euro per l’anno 2017;
  • 786 euro dall’anno 2018.

Per l’anno 2016 dunque l’importo massimo del beneficio fiscale si attesta a 107 euro rispetto alle 76 euro annuali previste al momento.

In merito alla seconda domanda l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 68/e del 4 agosto 2016, ha affermato che sono detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. Per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola la detrazione non è ammessa rilevando un possibile trattamento discriminatorio che si potrebbe configurare, consentendo la detraibilità delle spese di scuola bus, rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

Si precisa che in via generale sono detraibili le tasse di iscrizione, frequenza, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) del medesimo art. 15 sopra citato.

Sullo stesso piano viene riconosciuta la detrazione delle spese sostenute per la mensa scolastica anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

IVA

Domanda

E’ detraibile l’Iva sull’autovettura acquistata nell’esercizio di impresa, utilizzata sia per finalità aziendali che per scopi privati?

Risposta

L’Iva sull’acquisto di un’autovettura utilizzata promiscuamente per attività aziendale e per scopi privati è detraibile nella misura ridotta del 40%. L’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 esclude infatti la totale detraibilità dell’Iva riferita a veicoli stradali a motore diversi da quelli di cui alla lettera f) della tabella B allegata al decreto predetto, quando i predetti veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.

F24

Domanda

Avendo stipulato in qualità di locatore in data 20 gennaio 2017 un contratto di locazione uso abitativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, vorrei sapere quali sono i termini di registrazione e su chi ricade la responsabilità di provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate del contratto e al conseguente pagamento delle dovute imposte di registro e bollo.  

Risposta

Relativamente ai contratti di locazione la norma fiscale prevede che il contratto deve essere obbligatoriamente registrato presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Se la data di decorrenza della locazione è anteriore alla data di stipula, i 30 giorni decorrono dalla data di decorrenza. Quindi nel caso di specie il termine scade il 30 gennaio 2017.

L’obbligo di richiedere la registrazione, da effettuarsi mediante presentazione del modello RLI, ricade su entrambe le parti contraenti. Quindi per la registrazione del contratto e per il pagamento delle conseguenti imposte dovute sono responsabili in solido tra loro, sia il locatore che il conduttore. L’adempimento di uno libera l’altro. Ai fini fiscali è pertanto indifferente se a procedere alla registrazione ed al pagamento delle imposte dovute sia il locatore o il conduttore.

E’ utile ricordare che l’imposta di registro e di bollo non sono dovute nel caso in cui si sia scelto di optare per  il regime della cedolare secca, fermo restando l’obbligo di presentare il modello RLI, unitamente ad almeno due esemplari del contratto.

Occorre infine osservare che, sotto l’aspetto civilistico, in base al novellato art. 13, co. 1 della legge 431/1998 è soltanto il locatore obbligato alla registrazione del contratto entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, con obbligo di darne comunicazione al conduttore entro 60 giorni.

(Fonte: Rivista FiscalFocus)

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