Domanda
E’ possibile il ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle sanzioni dovute per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche?
Risposta
Per il tardivo invio a SDI della fattura elettronica, senza conseguenze sulla liquidazione dell’imposta (cioè con liquidazione Iva periodica corretta), si applica la sanzione prevista dall’art. 6, comma 1 del D.LGS. 471/97 ovvero l’importo che va da euro 250 a euro 2.000, per ogni documento non trasmesso o trasmesso tardivamente.
Se si adempie spontaneamente con il ravvedimento si applica la sanzione minima di euro 250,00, ridotta:
a 1/9, se l’adempimento viene eseguito entro 90 giorni (euro 27,78);
a 1/8, se l’adempimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui è commessa la violazione (euro 31,25).
a 1/7, se l’adempimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione (euro 35,71);
a 1/6, se l’adempimento viene eseguito oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativo all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione (euro 41,67);
a 1/5, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (euro 50,00).
I suddetti importi devono essere calcolati per ogni fattura non trasmessa nei termini.
Ricordo che la scadenza per la trasmissione della fattura a SDI è attualmente di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate e di 15 giorni successivi al mese di riferimento per fatture differite (con data fine mese).
Quindi, per eventuali successivi ravvedimenti, per il calcolo dei novanta giorni, occorre partire dal 13 giorno dalla data di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate e dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento per le fatture differite.
Il pagamento della sanzione ridotta va eseguito mediante F24.
Il codice tributo da utilizzare è 8911 mentre l’anno è quello della violazione. Il campo rateazione deve essere lasciato in bianco. In caso di ravvedimento per più violazioni è possibile cumulare gli importi (in detta ipotesi fare dettaglio interno). La sezione da compilare è quella dell’erario.
Occorre procedere al pagamento delle sanzioni ridotte antecedentemente ovvero contestualmente alla regolarizzazione dell’operazione.
Anche i pagamenti per sanzioni da ravvedimento sono compensabili con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione, sempreché non sussistano debiti erariali scaduti di importo superiore a euro 1.500.
Attenzione: in caso di numerosi inadempimenti causati da un unico comportamento omissivo (ad esempio mancato invio di numerose fatture aventi la stessa data di emissione) potrebbe essere conveniente non procedere al pagamento della sanzione ridotta ed attendere la constatazione della violazione, dove si applicherebbe il cosiddetto “cumulo giuridico”, cioè l’ordinaria sanzione (si ritiene la minima) ma applicata una sola volta, dipendendo la violazione da un unico comportamento omissivo.