Domande Frequenti

Nella sezione sono pubblicate le domande poste dai Clienti frequentemente su argomenti di natura fiscale e le relative risposte fornite dallo Studio. Vengono pubblicate solo le FAQ che trattano argomenti ricorrenti, attuali e di interesse generale.


Domanda

E’ possibile il ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle sanzioni dovute per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche?

Risposta

Per il tardivo invio a SDI della fattura elettronica, senza conseguenze sulla liquidazione dell’imposta (cioè con liquidazione Iva periodica corretta), si applica la sanzione prevista dall’art. 6, comma 1 del D.LGS. 471/97 ovvero l’importo che va da euro 250 a euro 2.000, per ogni documento non trasmesso o trasmesso tardivamente.

Se si adempie spontaneamente con il ravvedimento si applica la sanzione minima di euro 250,00, ridotta:

a 1/9, se l’adempimento viene eseguito entro 90 giorni (euro 27,78);

a 1/8, se l’adempimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui è commessa la violazione (euro 31,25).

a 1/7, se l’adempimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione (euro 35,71);

a 1/6, se l’adempimento viene eseguito oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativo all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione (euro 41,67);

a 1/5, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (euro 50,00).

I suddetti importi devono essere calcolati per ogni fattura non trasmessa nei termini.

Ricordo che la scadenza per la trasmissione della fattura a SDI è attualmente di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate e di 15 giorni successivi al mese di riferimento per fatture differite (con data fine mese).

Quindi, per eventuali successivi ravvedimenti, per il calcolo dei novanta giorni, occorre partire dal 13 giorno dalla data di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate e dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento per le fatture differite.

Il pagamento della sanzione ridotta va eseguito mediante F24.

Il codice tributo da utilizzare è 8911 mentre l’anno è quello della violazione. Il campo rateazione deve essere lasciato in bianco. In caso di ravvedimento per più violazioni è possibile cumulare gli importi (in detta ipotesi fare dettaglio interno). La sezione da compilare è quella dell’erario.

Occorre procedere al pagamento delle sanzioni ridotte antecedentemente ovvero contestualmente alla regolarizzazione dell’operazione.

Anche i pagamenti per sanzioni da ravvedimento sono compensabili con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione, sempreché non sussistano debiti erariali scaduti di importo superiore a euro 1.500.

Attenzione: in caso di numerosi inadempimenti causati da un unico comportamento omissivo (ad esempio mancato invio di numerose fatture aventi la stessa data di emissione) potrebbe essere conveniente non procedere al pagamento della sanzione ridotta ed attendere la constatazione della violazione, dove si applicherebbe il cosiddetto “cumulo giuridico”, cioè l’ordinaria sanzione (si ritiene la minima) ma applicata una sola volta, dipendendo la violazione da un unico comportamento omissivo.

Domanda

Le detrazioni per figli a carico devono essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori?

Risposta

Occorre preliminarmente chiarire che il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto ad una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

  1. Le detrazioni base

La norma ha stabilito che per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:

  • 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
  • 220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

  • 400 euro per ciascun figlio con disabilità, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992;
  • 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico

E’ riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro (art. 12 co. 1-bis del TUIR), che costituisce però un “bonus” complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1).

La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari al 100%, 50% o 0%.

  1. Il calcolo delle detrazioni effettive

Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto di 95.000,00, diminuito del reddito complessivo, e 95.000,00.

Ad esempio, un contribuente con reddito complessivo annuo pari a 30.000 euro avente un figlio disabile di 10 anni a carico fiscalmente otterrà una detrazione effettiva pari ad euro 923,67, calcolata nel modo seguente:

1.350 (detrazione base) x [(95.000-30.000)/95.000] = 923,67

  1. La ripartizione tra i genitori

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Questa è la regola generale.

I genitori, tuttavia, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato. Questo, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. In tal caso, però, tutta la detrazione viene parametrata al maggior reddito (circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15).

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta nella misura del 100% al genitore affidatario oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

Domanda

E’ previsto il credito d’imposta di cui all’art. 125 del D.L. 34/2020 per le spese sostenute per il mantenimento di una guardia giurata posizionata all’ingresso del locale, la cui attività è finalizzata ad evitare il contagio da virus COVID-19?

Risposta

L’articolo 125 del D.L. 34/2020 (decreto rilancio) prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ivi compresi prodotti detergenti e disinfettanti).

Escludendo i dispositivi di protezione individuale e i prodotti detergenti e disinfettanti, rimane da capire se la spesa della guardia giurata per le attività indicate possa rientrare nella locuzione di “spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati”. Agenzia delle Entrate sul punto (cfr. circ. 20/E del 10.7.2020) ha precisato che le spese per sanificazione devono riguardare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa nonché gli strumenti utilizzati nell’attività. Detta attività può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. In detta ipotesi la spesa agevolabile può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in detta attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima.

Inoltre, le attività di sanificazione devono essere finalizzate a ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19. Tale condizione può ritenersi soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Sul punto occorrerebbe approfondire per individuare quali sono gli operatori professionisti abilitati a rilasciare detta dichiarazione.

La circolare non dice nulla sul caso in cui la spesa venga corrisposta a soggetti terzi, ma si ritiene che possa, in linea di principio, rientrare nell’agevolazione sulla base di idonea fattura di spesa che dovrà comunque evidenziare i valori congrui di mercato.

Per quanto riguarda il quesito posto, considerato quanto sopra indicato, sono del parere che le spese per la guardia, ammesso che faccia esclusivamente detta attività escludendosi l’attività di vigilanza, non possano comunque essere comprese nell’agevolazione in quanto, in parte dirette a sanificare le persone ed in parte dirette ad impedire che entrino nel locale persone a rischiosità di contagio ovvero a regolamentare il flusso dei clienti. Cioè, non siamo dentro il tenore letterale della norma.

In ogni caso, trattandosi di spese comunque finalizzate a evitare il contagio da virus COVID-19, nel dubbio, si potrebbe presentare specifico interpello all’Agenzia delle entrate.

Poiché l’interpello comporta un costo per l’azienda, prima di procedere si dovrebbe preliminarmente capire quale sarebbe il beneficio eventualmente spettante in relazione all’entità dei costi sostenuti per detto servizio.

Domanda

Quale codice natura è attribuibile alla fattura elettronica emessa al fornitore per premi di fine anno?

Risposta

Il codice natura attribuibile alla fattura emessa al proprio fornitore per premi di fine anno aventi natura “quantitativa” (cioè legati a determinati volumi di acquisti raggiunti nell’anno), considerando l’operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 2 co. 3, lett. a) del D.P.R. 633/72, è N.2.2.

Sul punto occorre però precisare che secondo Agenzia entrate (cfr. risoluzione 36/2008) dette operazioni, configurandosi di fatto in uno sconto praticato sul prezzo delle merci acquistate, sono soggette ad Iva secondo le diposizioni di cui all’art. 26, co. 2 del D.P.R. 633/72. In altri termini il fornitore dovrebbe emettere per detti premi nota di credito con Iva.

La questione è comunque controversa poiché Cassazione fino all’anno 2015, con varie sentenze, ha invece affermato che la concessione di premi a chiusura dell’esercizio per il raggiungimento di determinati livelli di acquisti, non può qualificarsi come il riconoscimento di uno sconto, ancorché espressamente regolato nei rapporti contrattuali tra le parti e, pertanto, non attribuisce il diritto all’emissione della nota di variazione Iva. Secondo Cassazione il premio di fine anno è un contributo autonomo, riconosciuto indistintamente al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato e rappresenta una corresponsione in funzione liberale senza alcun collegamento con le singole cessioni imponibili. Conclude Cassazione che detti premi, configurandosi in semplici cessioni di denaro, risulterebbero non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a) del D.P.R. 633/72.

Occorre però precisare che sempre Cassazione, con l’ultima sentenza (n. 20636 del 31.7.2019), ha cambiato orientamento, precisando che per i bonus quantitativi, legati cioè al quantitativo di merce acquistato, si applica la disciplina di cui all’art. 26, co. 2 del D.P.R. 633/72, rappresentando i medesimi una remunerazione, ancorché legata al raggiungimento di determinati volumi di acquisto. In detta situazione, in base a detta pronuncia, il fornitore dovrebbe emettere nota di credito esponendo l’Iva.

Secondo la medesima sentenza, per i bonus “qualitativi”, cioè quelli invece legati ad attività collaterali svolte a favore del fornitore, distinte dalla prestazione principale (es. attività di marketing, di fidelizzazione della clientela, di promozione, eccetera), si applicherebbe l’ordinaria disciplina Iva prevista dall’art. 3 del decreto per le prestazioni di servizi (cioè emissione di ordinaria fattura soggetta ad Iva).

Conclusivamente, allo stato delle cose, per la fattispecie esaminata, l’emissione della fattura senza applicazione dell’Iva potrebbe essere contestata da Agenzia entrate.

Dal punto di vista contabile, in ogni caso, il premio fatturato (ovvero indicato nella nota di credito ricevuta dal fornitore) deve essere contabilizzato in riduzione dei costi per acquisto merce e non nelle voci di ricavo, stante il dettato normativo civilistico, in cui si prevede che i costi vadano iscritti al netto di sconti, abbuoni e premi.

Domanda

I beni necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono esenti da Iva? Si può usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 125 del D.L. 34/2020 per detti beni?

Risposta

L’art. 124 del D.L. 34/2020 ha previsto fino al 31.12.2020 (poi dall’1.1.2021 verrà applicata l’Iva del 5%) l’esenzione Iva per le cessioni di determinati beni necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra i quali guanti in lattice, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, cuffie, eccetera. L’elemento discriminante per applicare l’esenzione Iva è la finalità dell’acquisto che deve essere “sanitaria”.  Sono pertanto agevolati i beni destinati alla predette finalità che possiedono caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus. Poiché successivamente all’entrata in vigore dell’art. 124 numerosi protocolli hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento anche in settori diversi da quello sanitario, Agenzia entrate ha precisato che l’esenzione è applicabile anche quando l’impiego di detti beni avviene in settori diverso di quello sanitario (esempio industria, grande distribuzione, eccetera.) sempreché la finalità sia quella di contrastare il diffondersi del virus, con protezione di lavoratori ed utenti (cfr. circ. 26/E del 15.10.2020 A.E.).

Questi beni sono individuati nel rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 e devono presentare le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.

Pertanto, a mio giudizio, la dichiarazione per ottenere l’esenzione dovrebbe essere integrata indicando che i beni (tute protettive, guanti, occhiali protettivi, eccetera) possiedono le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico di cui al rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020.

Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per l’utilizzatore (art. 125 del D.L. 34/2020), Agenzia entrate precisa che i suddetti dispositivi devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. La documentazione attestante tale conformità deve essere conservata ed esibita in caso di controllo.

Domanda

Quale è l’aliquota Iva applicabile ai lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi su edificio adibito a scuola privata?

Risposta

Relativamente al quesito richiesto riguardante l’aliquota Iva applicabile ai lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura pareti, eccetera) da effettuarsi su edificio adibito a scuola privata, in via generale e preliminare occorre osservare che configurandosi l’intervento in una “manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lettera a) della legge 5.8.1978 n. 457”,  l’aliquota agevolata del 10% risulta applicabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. b) della legge 488/99 esclusivamente quando l’intervento è effettuato su edificio a prevalente destinazione abitativa privata. Parliamo quindi di immobili classificati nel gruppo A, comprese le pertinenze, con esclusione della categoria A/10 (uffici).

L’aliquota agevolata è inoltre applicabile quando gli interventi riguardano parti comuni dell’edificio se il fabbricato è prevalentemente residenziale (cioè quando oltre il 50% dell’immobile è costituito da unità immobiliari abitative).

L’aliquota al 10% è inoltre applicabile ai sensi del punto 127-duodecies della tabella A, parte III allegata al D.P.R. 633/72 per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica. Ma questo a noi non interessa.

L’aliquota al 10% per cento è infine applicabile agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi del punto 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, indipendentemente dalla tipologia immobiliare cui l’intervento è diretto. Ma anche questo non ci interessa.

Ciò posto, non avendo l’edificio cui è diretto l’intervento “natura abitativa” e trattandosi di una manutenzione ordinaria l’aliquota ridotta non può essere applicata, risultando invece “teoricamente” applicabile l’iva ordinaria al 22%”.

Dico “teoricamente” poiché se il soggetto al quale è diretta la prestazione è un soggetto passivo d’imposta (soggetto Iva), si applica ai sensi dell’art. 16, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/72 il “reverse charge” rientrando l’intervento tra i servizi di “completamento degli edifici”.

In detta ipotesi la fattura dovrà essere predisposta senza indicazione dell’IVA ai sensi della sopra richiamata norma, descrivendo puntualmente la natura dell’operazione.

Tale circostanza non è migliorativa per il tuo cliente che, da quanto mi dici, effettua esclusivamente operazioni esenti con conseguente indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.

Il medesimo dovrà infatti integrare la fattura ricevuta dell’Iva teoricamente applicabile (con aliquota al 22%) e registrare specularmente nel registro delle vendite il predetto documento integrato.

Poiché l’Iva sull’acquisto, integrata dal committente, è per lui indetraibile (perché effettua esclusivamente operazioni esenti) mentre quella registrata sul registro delle vendite (per inversione contabile) è dovuta, il medesimo dovrà versare la predetta Iva integralmente all’erario, realizzandosi appieno la finalità della norma (nel reverse al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario o committente).

Chiaramente non si è responsabili del comportamento del cliente. L’importante è evidenziare bene quale è la natura dell’operazione facendo riferimento alle norme sopra descritte.

Nel caso in cui il cliente non fosse soggetto Iva (ad esempio “ente non commerciale” dotato di solo codice fiscale), l’operazione andrebbe fatturata con indicazione dell’Iva al 22%, come se fosse un privato.

Infine nel caso in cui il cliente fosse “ente non commerciale” ma dotato anche di partita iva (perché all’attività istituzionale affianca anche un attività commerciale non prevalente), lo stesso dovrà dichiarare a quale titolo esegue l’acquisto.

Se l’acquisto (cioè l’intervento) è richiesto per la sua attività istituzionale, si dovrà fatturare con Iva indicando il codice fiscale dell’ente. Se invece l’intervento è richiesto per la sua attività commerciale dovrà applicarsi il reverse charge con indicazione della partita Iva del cliente.

Spero tutto chiaro.

Domanda

Quale è il trattamento Iva relativo all’installazione di un cavo di alimentazione passante in gran parte all’esterno dell’edificio, ma funzionale all’edificio medesimo?

Risposta

Il caso specifico non è trattato da Agenzia delle entrate.

A mio giudizio, sulla base della lettura della norma e dei chiarimenti forniti, dovrebbe comunque trovare applicazione il reverse ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633/72.

La norma predetta prevede l’applicazione del reverse “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici”.

E’ stato chiarito che rientrano nella nozione di installazione di impianti relativi ad edifici le attività ricomprese in determinati codici di attività ATECO 2007, tra cui rientrano le installazioni di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzioni.

E’ stato chiarito che risultano incluse anche le prestazioni di manutenzione e riparazione.

E’ stato chiarito che per edificio si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri…, escludendosi terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine e giardini, salvo che questi non costituiscono parte integrante dell’edifico (non in senso catastale ma fisico);

E’ stato infine chiarito che rilevano ai fini dell’applicazione del reverse le prestazioni relativi ad impianti che sono posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio (ad esempio per necessità tecniche o logistiche).

Ciò posto, ritenuto che in parte il cavo è installato all’interno dell’edificio e che esso risulta comunque funzionale a fornire elettricità all’edificio medesimo (così mi pare di aver capito), sono dell’idea che, nel senso ampio, la prestazione possa definirsi “ relativa ad edifici”  e che pertanto sussistano i presupposti per l’applicazione del reverse charge alla prestazione in commento.

Domanda

Si può godere dell’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di tegole utilizzate nell’ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo o di un intervento di ristrutturazione?

Risposta

L’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) definisce e qualifica gli interventi edilizi disciplinati in precedenza dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978.

La norma suddivide gli interventi edilizi in sei categorie contrassegnandoli con le lettere da a) ad f) e precisamente:

  1. Interventi di manutenzione ordinaria;
  2. Interventi di manutenzione straordinaria;
  3. Interventi di restauro e risanamento conservativo;
  4. Interventi di ristrutturazione edilizia;
  5. Interventi di nuova costruzione;
  6. Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi cui risulta applicabile l’Iva al 10% sono individuate nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.

Il punto 127-terdecies) della citata tabella prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% alle cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Poiché l’art. 31 della citata legge fa riferimento ai medesimi interventi previsti dal D.P.R. 380/2001, ne consegue che, ai sensi della norma citata,  l’agevolazione non spetta, in ogni caso, alla cessione di beni utilizzati nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria (lett. a) e straordinaria (lett. b).

Ciò posto, per risolvere il quesito, occorre determinare se le tegole acquistate, rientrano nel concetto di “beni” e in tal caso l’agevolazione sarà spettante, oppure nel concetto di “materie prime e semilavorate” dove in detto caso l’agevolazione non sarà spettante.

In ordine a detta qualificazione l’Amministrazione finanziaria con numerosi precedenti interventi di chiarimento  (cfr. risoluzione n. 22/E del 30 marzo 1998, circolare 1/E del 2 marzo 1994 e n. 14 del 17 aprile 1981, RM 11.12.79 n. 368812), ha precisato che per “beni finiti”, la cui cessione è soggetta ad aliquota agevolata, si intendono quelli che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità pur incorporandosi nell’immobile. A titolo esemplificativo sono considerati beni finiti, gli infissi, i sanitari compresa la rubinetteria, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, gli ascensori e montacarichi, le caldaie, i video citofoni, gli elementi termosifone, eccetera.

Le materie prime e semilavorate, al contrario, la cui cessione è soggetta all’aliquota ordinaria, perdono la loro individualità successivamente al loro impiego. Tali beni infatti, pur potendosi per il cedente, in alcune ipotesi, qualificare come prodotti finiti (esempio: maioliche, mattonelle, mattoni, eccetera), per il cessionario costituiscono sempre materie prime e semilavorate.

A titolo esemplificativo costituiscono “materie prime e semilavorate” non solo i cosiddetti “materiali inerti” quali, sabbia, breccia, cemento, calce, eccetera, ma anche i cosiddetti “laterizi” quali tegole, mattoni, piastrelle, maioliche, manufatti prefabbricati in gesso e cemento. Vanno altresì ricompresi i materiali per la pavimentazione interna ed esterna (moquette, pavimenti in gomma, lastre di marmo, prodotti lacero cotto, eccetera), i materiali di rivestimento murale (carte da parati, quarzo plastico, piastrelle di rivestimento, eccetera), i materiali di coibentazione ed impermeabilizzazione (isolanti flessibili in gomma, conglomerati bituminosi).

Per quanto sopra esposto, vista la normativa vigente e i numerosi chiarimenti forniti a più riprese dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene non applicabile l’aliquota agevolata del 10% alla cessione di beni sopra esaminata.

Specifico inoltre che nel caso in cui la cessione avesse avuto effettivamente a riferimento beni finiti (come sanitari, infissi, apparati di condizionamento, caldaie, ecc.), per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sarebbe stato comunque necessario acquisire non solo la richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata, ma anche la documentazione amministrativa ed urbanistica comprovante l’effettiva natura dell’intervento (nel caso esaminato le abilitazioni necessarie per eseguire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia).

Domanda

Alla scadenza del contratto di locazione di un immobile di mia proprietà dato in affitto, per il quale in precedenza avevo optato per il regime della cedolare secca, non ho comunicato ancora la proroga dello stesso attraverso la presentazione del modello RLI. Essendo trascorsi più di trenta giorni dalla scadenza, posso mantenere la tassazione sostitutiva oppure la mancata comunicazione della proroga mi comporta l’applicazione della tassazione ordinaria? Sono previste delle sanzioni?

Risposta

La proroga di un contratto di locazione già assoggettato a cedolare secca comporta, ai fini del mantenimento del regime sostitutivo di tassazione, l’esercizio dell’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro (30 giorni dalla scadenza dei primi quattro anni per i contratti di locazione a canone libero 4+4). L’opzione deve essere manifestata attraverso la presentazione del modello RLI ed è efficace per l’intera durata della proroga e produce effetti per l’intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

L’opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione, deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Il D.L. 193/2016 al fine di creare un contesto normativo di favore per il contribuente che ha optato in precedenza per il regime della cedolare secca, ma che si dimentica di comunicare la proroga della locazione, ammette il riconoscimento dell’applicazione della tassazione agevolata in presenza di comportamento concludente.

In particolare l’art. 7-quater al comma 24 del predetto decreto, prevede che la mancata presentazione del modello RLI per comunicare la proroga del contratto, ferma l’applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:

  • non procedendo con il pagamento dell’imposta di registro in riferimento al periodo contrattuale di proroga;
  • effettuando i relativi versamenti della cedolare secca anche ricorrendo al ravvedimento operoso;
  • dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (modifica all’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Tale disposizioni sono entrate in vigore in data 3 dicembre 2016. I recenti chiarimenti forniti dall’Ufficio delle entrate, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, hanno dato efficacia retroattiva al nuovo impianto normativo.

Venendo alle sanzioni previste, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Si ricorda che come chiarito con la circolare 26/e del 2011 per il periodo di durata dell’opzione della tassazione agevolata, è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone. Nella descrizione del comportamento concludente non viene però fatto alcun richiamo a tale adempimento in sede di proroga del contratto di locazione per cui in attesa di successivi chiarimenti si ritiene possa trovare operatività un’interpretazione in senso favorevole al contribuente ammettendo di mantenere la cedolare secca senza ripetere l’invio della raccomandata all’inquilino.

(Fonte: Rivista FiscalFocus)

 

imu---tasi (1)

Domanda

Riguardo alla nuova scadenza del 30 giugno, e non più del 16 giugno, prevista dal 2017 per il versamento del saldo e primo acconto delle imposte e contributi, vorrei sapere se la novità riguarda anche i tributi locali IMU e TASI.

Risposta

Per effetto delle novità contenute nell’art. 7-quater (comma 19) del D.L. 193/2016 (come convertito in Legge n. 225/2016), da quest’anno, cambiano i termini di versamento del saldo e I° acconto delle imposte (IRPEF e relative addizionali, cedolare secca, IRES, IVA, IRAP, imposte sostitutive, IVIE, IVAFE) e dei contributi previdenziali (gestione artigiani e commercianti e gestione separata). In particolare la scadenza, passa dal 16/06 al 30/06. Resta sempre ferma la possibilità di eseguire il versamento entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.

Nulla cambia, invece, in merito alla scadenza del II° unico acconto, che continua a restare al 30 di Novembre. Dunque, quest’anno:

  • saldo 2016 e I° acconto 2017 si versano entro il 30/06/2017 (o 31/07 con la maggiorazione dello 0,40%);
  • II° o unico acconto si versa sempre entro il 30/11/2017.

La nuova scadenza riguarda esclusivamente le predette imposte e contributi previdenziali, mentre non riguarda tributi locali come IMU e TASI, per i quali, dunque, i termini di versamento restano gli stessi dello scorso anno, ossia:

  • Acconto IMU e TASI 2017 (da versarsi entro il 16/06/2017);
  • Saldo IMU e TASI 2017 (da versarsi entro il 16/12/2017).

(Fonte: Rivista FiscalFocus)

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