Domanda
Le detrazioni per figli a carico devono essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori?
Domanda
Le detrazioni per figli a carico devono essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori?
Risposta
Occorre preliminarmente chiarire che il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto ad una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.
La norma ha stabilito che per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:
La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:
E’ riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro (art. 12 co. 1-bis del TUIR), che costituisce però un “bonus” complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1).
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari al 100%, 50% o 0%.
Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto di 95.000,00, diminuito del reddito complessivo, e 95.000,00.
Ad esempio, un contribuente con reddito complessivo annuo pari a 30.000 euro avente un figlio disabile di 10 anni a carico fiscalmente otterrà una detrazione effettiva pari ad euro 923,67, calcolata nel modo seguente:
1.350 (detrazione base) x [(95.000-30.000)/95.000] = 923,67
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Questa è la regola generale.
I genitori, tuttavia, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato. Questo, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. In tal caso, però, tutta la detrazione viene parametrata al maggior reddito (circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15).
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta nella misura del 100% al genitore affidatario oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno.
Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)