Domanda

Quale è l’aliquota Iva applicabile ai lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi su edificio adibito a scuola privata?

Risposta

Relativamente al quesito richiesto riguardante l’aliquota Iva applicabile ai lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura pareti, eccetera) da effettuarsi su edificio adibito a scuola privata, in via generale e preliminare occorre osservare che configurandosi l’intervento in una “manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lettera a) della legge 5.8.1978 n. 457”,  l’aliquota agevolata del 10% risulta applicabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. b) della legge 488/99 esclusivamente quando l’intervento è effettuato su edificio a prevalente destinazione abitativa privata. Parliamo quindi di immobili classificati nel gruppo A, comprese le pertinenze, con esclusione della categoria A/10 (uffici).

L’aliquota agevolata è inoltre applicabile quando gli interventi riguardano parti comuni dell’edificio se il fabbricato è prevalentemente residenziale (cioè quando oltre il 50% dell’immobile è costituito da unità immobiliari abitative).

L’aliquota al 10% è inoltre applicabile ai sensi del punto 127-duodecies della tabella A, parte III allegata al D.P.R. 633/72 per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica. Ma questo a noi non interessa.

L’aliquota al 10% per cento è infine applicabile agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi del punto 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, indipendentemente dalla tipologia immobiliare cui l’intervento è diretto. Ma anche questo non ci interessa.

Ciò posto, non avendo l’edificio cui è diretto l’intervento “natura abitativa” e trattandosi di una manutenzione ordinaria l’aliquota ridotta non può essere applicata, risultando invece “teoricamente” applicabile l’iva ordinaria al 22%”.

Dico “teoricamente” poiché se il soggetto al quale è diretta la prestazione è un soggetto passivo d’imposta (soggetto Iva), si applica ai sensi dell’art. 16, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/72 il “reverse charge” rientrando l’intervento tra i servizi di “completamento degli edifici”.

In detta ipotesi la fattura dovrà essere predisposta senza indicazione dell’IVA ai sensi della sopra richiamata norma, descrivendo puntualmente la natura dell’operazione.

Tale circostanza non è migliorativa per il tuo cliente che, da quanto mi dici, effettua esclusivamente operazioni esenti con conseguente indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.

Il medesimo dovrà infatti integrare la fattura ricevuta dell’Iva teoricamente applicabile (con aliquota al 22%) e registrare specularmente nel registro delle vendite il predetto documento integrato.

Poiché l’Iva sull’acquisto, integrata dal committente, è per lui indetraibile (perché effettua esclusivamente operazioni esenti) mentre quella registrata sul registro delle vendite (per inversione contabile) è dovuta, il medesimo dovrà versare la predetta Iva integralmente all’erario, realizzandosi appieno la finalità della norma (nel reverse al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario o committente).

Chiaramente non si è responsabili del comportamento del cliente. L’importante è evidenziare bene quale è la natura dell’operazione facendo riferimento alle norme sopra descritte.

Nel caso in cui il cliente non fosse soggetto Iva (ad esempio “ente non commerciale” dotato di solo codice fiscale), l’operazione andrebbe fatturata con indicazione dell’Iva al 22%, come se fosse un privato.

Infine nel caso in cui il cliente fosse “ente non commerciale” ma dotato anche di partita iva (perché all’attività istituzionale affianca anche un attività commerciale non prevalente), lo stesso dovrà dichiarare a quale titolo esegue l’acquisto.

Se l’acquisto (cioè l’intervento) è richiesto per la sua attività istituzionale, si dovrà fatturare con Iva indicando il codice fiscale dell’ente. Se invece l’intervento è richiesto per la sua attività commerciale dovrà applicarsi il reverse charge con indicazione della partita Iva del cliente.

Spero tutto chiaro.

Powered by Ronyx Srl