Domanda

Quale codice natura è attribuibile alla fattura elettronica emessa al fornitore per premi di fine anno?

Risposta

Il codice natura attribuibile alla fattura emessa al proprio fornitore per premi di fine anno aventi natura “quantitativa” (cioè legati a determinati volumi di acquisti raggiunti nell’anno), considerando l’operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 2 co. 3, lett. a) del D.P.R. 633/72, è N.2.2.

Sul punto occorre però precisare che secondo Agenzia entrate (cfr. risoluzione 36/2008) dette operazioni, configurandosi di fatto in uno sconto praticato sul prezzo delle merci acquistate, sono soggette ad Iva secondo le diposizioni di cui all’art. 26, co. 2 del D.P.R. 633/72. In altri termini il fornitore dovrebbe emettere per detti premi nota di credito con Iva.

La questione è comunque controversa poiché Cassazione fino all’anno 2015, con varie sentenze, ha invece affermato che la concessione di premi a chiusura dell’esercizio per il raggiungimento di determinati livelli di acquisti, non può qualificarsi come il riconoscimento di uno sconto, ancorché espressamente regolato nei rapporti contrattuali tra le parti e, pertanto, non attribuisce il diritto all’emissione della nota di variazione Iva. Secondo Cassazione il premio di fine anno è un contributo autonomo, riconosciuto indistintamente al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato e rappresenta una corresponsione in funzione liberale senza alcun collegamento con le singole cessioni imponibili. Conclude Cassazione che detti premi, configurandosi in semplici cessioni di denaro, risulterebbero non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a) del D.P.R. 633/72.

Occorre però precisare che sempre Cassazione, con l’ultima sentenza (n. 20636 del 31.7.2019), ha cambiato orientamento, precisando che per i bonus quantitativi, legati cioè al quantitativo di merce acquistato, si applica la disciplina di cui all’art. 26, co. 2 del D.P.R. 633/72, rappresentando i medesimi una remunerazione, ancorché legata al raggiungimento di determinati volumi di acquisto. In detta situazione, in base a detta pronuncia, il fornitore dovrebbe emettere nota di credito esponendo l’Iva.

Secondo la medesima sentenza, per i bonus “qualitativi”, cioè quelli invece legati ad attività collaterali svolte a favore del fornitore, distinte dalla prestazione principale (es. attività di marketing, di fidelizzazione della clientela, di promozione, eccetera), si applicherebbe l’ordinaria disciplina Iva prevista dall’art. 3 del decreto per le prestazioni di servizi (cioè emissione di ordinaria fattura soggetta ad Iva).

Conclusivamente, allo stato delle cose, per la fattispecie esaminata, l’emissione della fattura senza applicazione dell’Iva potrebbe essere contestata da Agenzia entrate.

Dal punto di vista contabile, in ogni caso, il premio fatturato (ovvero indicato nella nota di credito ricevuta dal fornitore) deve essere contabilizzato in riduzione dei costi per acquisto merce e non nelle voci di ricavo, stante il dettato normativo civilistico, in cui si prevede che i costi vadano iscritti al netto di sconti, abbuoni e premi.

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