Domanda

Si può godere dell’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di tegole utilizzate nell’ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo o di un intervento di ristrutturazione?

Risposta

L’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) definisce e qualifica gli interventi edilizi disciplinati in precedenza dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978.

La norma suddivide gli interventi edilizi in sei categorie contrassegnandoli con le lettere da a) ad f) e precisamente:

  1. Interventi di manutenzione ordinaria;
  2. Interventi di manutenzione straordinaria;
  3. Interventi di restauro e risanamento conservativo;
  4. Interventi di ristrutturazione edilizia;
  5. Interventi di nuova costruzione;
  6. Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi cui risulta applicabile l’Iva al 10% sono individuate nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.

Il punto 127-terdecies) della citata tabella prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% alle cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Poiché l’art. 31 della citata legge fa riferimento ai medesimi interventi previsti dal D.P.R. 380/2001, ne consegue che, ai sensi della norma citata,  l’agevolazione non spetta, in ogni caso, alla cessione di beni utilizzati nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria (lett. a) e straordinaria (lett. b).

Ciò posto, per risolvere il quesito, occorre determinare se le tegole acquistate, rientrano nel concetto di “beni” e in tal caso l’agevolazione sarà spettante, oppure nel concetto di “materie prime e semilavorate” dove in detto caso l’agevolazione non sarà spettante.

In ordine a detta qualificazione l’Amministrazione finanziaria con numerosi precedenti interventi di chiarimento  (cfr. risoluzione n. 22/E del 30 marzo 1998, circolare 1/E del 2 marzo 1994 e n. 14 del 17 aprile 1981, RM 11.12.79 n. 368812), ha precisato che per “beni finiti”, la cui cessione è soggetta ad aliquota agevolata, si intendono quelli che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità pur incorporandosi nell’immobile. A titolo esemplificativo sono considerati beni finiti, gli infissi, i sanitari compresa la rubinetteria, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, gli ascensori e montacarichi, le caldaie, i video citofoni, gli elementi termosifone, eccetera.

Le materie prime e semilavorate, al contrario, la cui cessione è soggetta all’aliquota ordinaria, perdono la loro individualità successivamente al loro impiego. Tali beni infatti, pur potendosi per il cedente, in alcune ipotesi, qualificare come prodotti finiti (esempio: maioliche, mattonelle, mattoni, eccetera), per il cessionario costituiscono sempre materie prime e semilavorate.

A titolo esemplificativo costituiscono “materie prime e semilavorate” non solo i cosiddetti “materiali inerti” quali, sabbia, breccia, cemento, calce, eccetera, ma anche i cosiddetti “laterizi” quali tegole, mattoni, piastrelle, maioliche, manufatti prefabbricati in gesso e cemento. Vanno altresì ricompresi i materiali per la pavimentazione interna ed esterna (moquette, pavimenti in gomma, lastre di marmo, prodotti lacero cotto, eccetera), i materiali di rivestimento murale (carte da parati, quarzo plastico, piastrelle di rivestimento, eccetera), i materiali di coibentazione ed impermeabilizzazione (isolanti flessibili in gomma, conglomerati bituminosi).

Per quanto sopra esposto, vista la normativa vigente e i numerosi chiarimenti forniti a più riprese dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene non applicabile l’aliquota agevolata del 10% alla cessione di beni sopra esaminata.

Specifico inoltre che nel caso in cui la cessione avesse avuto effettivamente a riferimento beni finiti (come sanitari, infissi, apparati di condizionamento, caldaie, ecc.), per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sarebbe stato comunque necessario acquisire non solo la richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata, ma anche la documentazione amministrativa ed urbanistica comprovante l’effettiva natura dell’intervento (nel caso esaminato le abilitazioni necessarie per eseguire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia).

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