Detrazioni spese scolastiche

In questi giorni ho sentito che nella prossima Legge di Bilancio è previsto un aumento delle detrazioni sulle spese scolastiche sostenute per i propri figli; mi potete dare qualche informazione maggiore; possono essere oggetto di beneficio fiscale anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola servizio e al servizio di trasporto scolastico?
L’art. 15 lettera e-bis del TUIR prevede una detrazione del 19% per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Facciamo quindi riferimento alle scuole materne, elementari medie e superiori.
Il testo definito della prossima Legge di Bilancio (con alcune differenze rispetto al testo iniziale), ormai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contiene degli interventi migliorativi in riferimento alla detrazione per le spese di istruzione scolastica.
Tali interventi fanno riferimento all’aumento del tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 19%, è previsto che la spessa massima detraibile passi dagli attuali 400 euro a:
- 564 euro per l’anno 2016;
- 717 euro per l’anno 2017;
- 786 euro a decorrere dall’anno 2018.
Per l’anno 2016 dunque l’importo massimo del beneficio fiscale si attesta intorno a 107,16 euro rispetto alle 76 euro annuali previste al momento.
In merito alla seconda domanda l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 68/e del 4 agosto 2016, ha affermato che sono detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. Per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola la detrazione non è ammessa rilevando un possibile trattamento discriminatorio che si potrebbe configurare, consentendo la detraibilità delle spese di scuola bus, rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.
Si precisa che in via generale sono detraibili le tasse di iscrizione, frequenza, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) del medesimo art. 15 sopra citato.
Sullo stesso piano viene riconosciuta la detrazione delle spese sostenute per la mensa scolastica anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.
Distinti saluti
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