Detrazione Iva fatture anno 2018 ricevute nell’anno 2021

Anche se, sulle prime, la norma di riferimento lascerebbe propendere per l’indetraibilità dell’Iva relativamente al caso in oggetto (l’art. 19 del D.P.R. 633/72 prevede infatti che il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento in cui l’imposta è divenuta esigibile ed è esercitato al più tardi nella dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto) è pur vero che l’art. 25 del D.P.R. 633/72 prevede che la registrazione della fattura debba avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Le due disposizioni, per certi versi, sembrano contrastare.

Coordinando le due norme ne deriva che per poter detrarre l’Iva devono sussistere due condizioni: esigibilità dell’imposta (l’imposta è esigibile al momento di effettuazione dell’operazione) e possesso della fattura (con conseguente registrazione della stessa). E’ stato inoltre chiarito che la detrazione può essere esercitata nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, la registra, facendo confluire la relativa Iva nel mese o trimestre di registrazione.

Ciò posto, seppure con le dovute cautele (il caso non è trattato in modo specifico da A.E. e un interpello sarebbe utile) propenderei per la possibilità di detrarre l’Iva sulle fatture datate 2018 ricevute dal cessionario nel 2021 con detrazione dell’Iva nel mese o trimestre di registrazione.

Per dimostrare l’avvenuta ricezione delle fatture si potrebbe utilizzare il canale PEC, che può fornire una data di ricezione certa.

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