Informativa n. 1/2020 Oggetto: Emergenza Coronavirus – decreto “Cura Italia” – differimento dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e degli altri adempimenti fiscali
1 premessa
Con il D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”, più avanti richiamato con il solo termine di “decreto”), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:
- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:
- dell’attività svolta;
- dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
- dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.
2 differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 20.3.2020
L’art. 60 del decreto dispone il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:
- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16.3.2020.
Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:
- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.
Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.
Versamento del saldo IVA
Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:
- il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;
il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.