Informativa n. 21/2019 Oggetto: Obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. Lotteria degli scontrini, rinvio.
Premessa.
A partire dal 1.1.2020 scatta l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica ad Agenzia entrate dei corrispettivi anche per i soggetti con un volume d’affari non superiore a euro 400.000.
Dunque, l’obbligo riguarda ormai, salvo specifiche deroghe, tutti i contribuenti Iva che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività assimilate ovvero prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico non obbligati all’emissione della fattura se non richiesta dal cliente. Si precisa che detto obbligo è già scattato l’1.7.2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore alla soglia di euro 400.000.
Cosa cambia.
I soggetti interessati a decorrere dall’1.1.2020 sono quindi tenuti ad installare presso i locali di esercizio dell’attività, in luogo del vecchio registratore di cassa, un nuovo registratore telematico (RT) abilitato a memorizzare (giornalmente) e trasmettere telematicamente (entro 12 giorni dal compimento dell’operazione) i corrispettivi giornalieri riguardanti le vendite ovvero le prestazioni eseguite. È possibile adattare il vecchio registratore di cassa esistente alla nuova tecnologia in grado di eseguire l’adempimento telematico.
Per l’installazione, attivazione e messa in servizio del nuovo registratore telematico, con conseguente applicazione dello specifico QR-code sul dispositivo, sarà necessario censire ed abilitare il registratore agendo sull’area riservata dell’Agenzia delle entrate del contribuente (portale Fatture e Corrispettivi).
Per l’acquisto del nuovo registratore di cassa spetta un credito d’imposta pari alla metà della spesa sostenuta, fino all’importo massimo di euro 250. Per l’adattamento il credito d’imposta non può superare euro 50. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione per il pagamento tramite F24 di imposte e contributi, a partire dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui la fattura relativa all’acquisto o adattamento del registratore è stata registrata.
Contestualmente, a partire dalla data del 1.1.2020, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale, salvo il caso di impossibilità di installazione del RT nel primo semestre, cessano di esistere essendo di fatto sostituiti dal documento commerciale (una sorta di scontrino fiscale integrato da maggiori dettagli) emesso dal nuovo registratore telematico.
In luogo del documento commerciale, se richiesta dal cliente, dovrà essere emessa (in formato elettronico) la fattura. Per i corrispettivi certificati da fatture (elettroniche) non sussiste pertanto obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo. Se per un’operazione viene emesso sia il documento commerciale che la fattura elettronica, l’importo corrispondente, ancorché memorizzato dal registratore telematico, non dovrà essere trasmesso al sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate al fine di evitare una duplicazione dei dati trasmessi.
Attualmente sembra però che i nuovi registratori telematici non siano in grado di gestire detta situazione. Si suggerisce pertanto di non emettere il documento commerciale quando sia stata emessa la fattura immediata.
Il documento commerciale non ha valenza fiscale. Per ottenere detta valenza esso dovrà recare anche il codice fiscale o la partita Iva del cessionario o committente.
Detto altrimenti: se il cliente lo richiede, il registratore telematico dovrà essere in grado di certificare l’operazione con un documento commerciale integrato dal codice fiscale o dalla partita Iva del cliente.
Per le operazioni già esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e generi del monopolio, giornali, quotidiani, periodici, libri, carburanti nei confronti di privati, beni risultanti da documento di trasporto integrato dal corrispettivo, operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse, operazioni esenti, prestazioni di trasporto pubblico collettivo, eccetera, non sussiste obbligo né di emissione del documento commerciale né di memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo incassato.
I soggetti che effettuano le predette operazioni possono comunque scegliere di effettuare i predetti adempimenti su base volontaria.