Informativa n. 20/2019 Oggetto: Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

1 premessa

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

2 imposte sui redditi e IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.1 OMAGGI Ai CLIENTI

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su­pera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono da­ti in omag­­­­­gio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en­tra­re al cine­ma, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappre­sen­tanza”.

Si evidenzia che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (quindi dal 2016 per i soggetti “solari”), sono state innalzate le soglie di deducibilità delle spese di rap­pre­sentanza; l’art. 9 del D.lgs.. 14.9.2015 n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), infatti, ha modi­ficato l’art. 108 co. 2 del TUIR.

Sulla base della novellata disposizione, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% (in luogo del precedente 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% (in luogo del precedente 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi­lio­ni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% (in luogo del precedente 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi­lioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare rife­rimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al valore di mercato del bene.

Considerato che, prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21.11.2014 n. 175 (c.d. “decreto sem­­pli­fi­cazioni fiscali”), l’IVA era indetraibile per gli omaggi di valore unitario superiore a 25,82 euro, la spesa sostenuta per l’acquisto di tali beni era integralmente deducibile soltanto ove l’imponi­bile IVA risultava pari a:

  • 48,08 euro, se l’aliquota IVA era pari al 4%;
  • 45,45 euro, se l’aliquota IVA era pari al 10%;
  • 40,98 euro, se l’aliquota IVA era pari al 22%.

Tale problematica è venuta meno a seguito dell’innalzamento a 50,00 euro della soglia per la de­traibi­lità IVA degli omaggi, in vigore per gli acquisti effettuati dal 13.12.2014. Pertanto, ad esempio, l’acquisto di un bene-omaggio di valore unitario pari a 49,00 euro potrà es­se­re considerato integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito, senza effettuare la sud­detta verifica.

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