Informativa n. 20/2019 Oggetto: Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA
1 premessa
La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
2 imposte sui redditi e IRAP
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).
2.1 OMAGGI Ai CLIENTI
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:
- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
- nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.
Si evidenzia che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (quindi dal 2016 per i soggetti “solari”), sono state innalzate le soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza; l’art. 9 del D.lgs.. 14.9.2015 n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), infatti, ha modificato l’art. 108 co. 2 del TUIR.
Sulla base della novellata disposizione, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:
- all’1,5% (in luogo del precedente 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% (in luogo del precedente 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% (in luogo del precedente 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.
Considerato che, prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21.11.2014 n. 175 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”), l’IVA era indetraibile per gli omaggi di valore unitario superiore a 25,82 euro, la spesa sostenuta per l’acquisto di tali beni era integralmente deducibile soltanto ove l’imponibile IVA risultava pari a:
- 48,08 euro, se l’aliquota IVA era pari al 4%;
- 45,45 euro, se l’aliquota IVA era pari al 10%;
- 40,98 euro, se l’aliquota IVA era pari al 22%.
Tale problematica è venuta meno a seguito dell’innalzamento a 50,00 euro della soglia per la detraibilità IVA degli omaggi, in vigore per gli acquisti effettuati dal 13.12.2014. Pertanto, ad esempio, l’acquisto di un bene-omaggio di valore unitario pari a 49,00 euro potrà essere considerato integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito, senza effettuare la suddetta verifica.