Informativa n. 19/2019 Oggetto: Nomina dell’organo di controllo e/o del revisore nelle s.r.l.
Premessa.
Salvo proroghe, il 16 dicembre 2019 scade per le società a responsabilità limitata il termine previsto per la nomina di un organo di controllo o di un revisore e se necessario per uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove previsioni normative.
Il D.lgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) entrato in vigore il 16.3.2019 ha infatti fissato (cfr. l’art. 379 comma 3 del decreto) un termine di nove mesi per procedere alla predetta nomina, termine che scade per l’appunto il 16.12.2019.
Parametri.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la società:
– è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
La nomina è inoltre obbligatoria quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
I predetti limiti erano in precedenza fissati in due milioni di euro (per attivo patrimoniale e ricavi delle vendite e prestazioni) e 10 unità (numero dei dipendenti occupati).
Basta il superamento di uno solo dei limiti predetti per rendere obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore.
L’obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi non si sia superato alcuno dei limiti predetti.
Relativamente alla scadenza del 16 dicembre 2019 i limiti devono intendersi riferiti ai bilanci d’esercizio riguardanti gli anni 2017 e 2018.
A regime, la nomina dell’organo di controllo o del revisore dovrà essere eseguita dall’assemblea entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti in argomento. In detta situazione i bilanci cui riferirsi sono quello approvato con l’assemblea e quello precedente.