Informativa n. 17/2019 Oggetto: DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) – Principali novità

1 premessa

Con il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019.

Il DL 124/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 principali novità fiscali

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, ad eccezione delle novità in materia di diritto penale tributario, che sono analizzate nel successivo § 4.

Argomento Descrizione
Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP L’art. 58 del DL 124/2019 modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata de­gli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sosti­tutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo comples­si­va­mente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del D.lgs.. 23/2011).

Soggetti interessati dalla modifica

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64):

·       esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­va­ti gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata con­cretamente applicata;

·       dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

·       partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che de­vo­no dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;

·       applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;

·       applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

·       determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

·       dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e se­con­da rata al 60%).

Effetti sugli acconti 2019

Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019:

·       resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);

·       la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;

 

Argomento Descrizione
segue ·       in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).

Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che:

·       ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000,00 euro;

·       determina l’acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il meto­do storico.

La prima rata di acconto versata al 30.9.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell’acconto complessivamente dovuto, pari a 2.000,00).

In assenza della modifica normativa, entro il 2.12.2019 avrebbe dovuto essere ver­sa­to il restante 60% (1.200,00 euro). Per effetto della nuova disposizione, invece, il pa­ga­mento di 800,00 euro del 30.9.2019 viene, di fatto, “cristallizzato” ed entro il 2.12.2019 oc­cor­rerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè, 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire, il 90% del rigo RN34).

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