Informativa n. 16/2019 Oggetto: Novità fiscali del D.L. 54/2019 “decreto crescita” – Chiarimenti in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Premessa.
IL D.L. 34/2019 “decreto crescita” è stato convertito dalla Legge n. 58 del 28.6.2019 con numerosi emendamenti inseriti in sede di conversione.
Oltre alla conferma delle novità in materia di super ammortamento e mini IRES, già trattate con la precedente circolare (cfr. informativa n. 15/2019), sono state introdotte ulteriori novità fiscali di notevole importanza.
Agenzia entrate, con circolari nn. 14/E del 17.6.2019 e 15/E del 29.6.2019, ha inoltre fornito importanti chiarimenti in tema di fatturazione elettronica e memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con risoluzione 64/E del 28.6.2019, sono stati forniti anche chiarimenti in relazione alla proroga dei versamenti delle imposte per i soggetti ISA.
Si analizzano in sintesi le principali novità.
Proroga dei versamenti per società, imprese e professionisti per i quali risultano elaborati i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
L’art. 12-quinquies del “decreto crescita” conferma la proroga al 30 settembre 2019 dei termini di versamento delle imposte e contributi per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Pertanto, entro il nuovo termine del 30.9.2019, le società, le ditte individuali e gli esercenti arti e professioni con attività per le quali risultano elaborati gli ISA (ex studi di settore), possono versare, senza applicazione di alcuna maggiorazione, le imposte ed i contributi derivanti dalle dichiarazioni. La proroga non interessa le società con volume d’affari superiore a euro 5.164,569 o al diverso limite stabilito dalla legge in relazione allo specifico ISA di riferimento.
Rientrano nella proroga anche i componenti dell’impresa familiare, i soci delle società di persone, nonché i soci di s.r.l. trasparenti cui si applicano gli ISA. Come chiarito con risoluzione n. 64/E/2019 di Agenzia entrate, sono oggetto di proroga anche i versamenti dovuti dai soggetti forfettari e da quelli cui si applica il regime di vantaggio.
La proroga interessa tutte le imposte e i contributi risultanti dovuti in base alle dichiarazioni da presentare ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap. Nel maggior termine potrà essere versato senza maggiorazione anche il diritto camerale, la cui determinazione è, in via generale, legata al volume d’affari IRAP.
La ratio della proroga deve ricondursi all’impossibilità attuale di elaborare le risultanze dei nuovi indicatori sintetici, il cui risultato finale si concretizza in una sorta di votazione attribuita al contribuente (voto da 1 a 10) che esprime l’affidabilità fiscale del medesimo. Per aumentare la predetta votazione attribuita, scaturente appunto dall’elaborazione degli ISA, occorrerà aumentare i ricavi e compensi risultati dalle scritture contabili. L’effetto è che, come per gli studi di settore, scaturiranno maggiori imposte da versare. Da qui le ragioni della proroga. Naturalmente l’aumento dei ricavi per migliorare la “pagella” è del tutto facoltativo.