Informativa n. 15/2019 Oggetto: super ammortamento e revisione mini IRES
Premessa.
IL D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto, tra l’altro, novità in materia di super ammortamento e di mini IRES.
Super ammortamento.
Viene reintrodotto il super ammortamento (maggiorazione fiscale nella misura del 30%) del costo sostenuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati:
a decorrere dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019;
oppure entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato e siano pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
L’agevolazione non si applica qualora l’investimento sia superiore a 2,5 milioni di euro.
L’agevolazione non riguarda altresì i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art 164 del TUIR per i quali è prevista una deducibilità limitata. Per gli autobus e autocarri strumentali l’agevolazione è invece applicabile.
Restano inoltre esclusi dall’agevolazione i beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e le costruzioni.