Informativa n. 12/2019 Oggetto: Regime forfetario (L. 190/2014) Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1 premessa

L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regi­me fiscale age­volato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti at­tività d’impresa, di arte o pro­fes­sione in forma individuale.

Il regime è stato per alcuni aspetti modificato dalla L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019. Gli interventi hanno riguardato:

  • i requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime;
  • le cause ostative al regime connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento di rapporti di lavoro.

Le modifiche sono state esaminate dalla circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9 e da successive risposte ad interpello.

Applicazione tardiva del regime forfetario

I contribuenti che, nelle more della pubblicazione della circ. 9/2019, non hanno applicato il regime forfetario pur avendone i requisiti, possono aderire tardivamente al regime, correggendo le fatture emesse con una nota di variazione, da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA; il ces­sio­na­rio/committente dovrà registrare detta nota, con diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa.

2 limite di ricavi e compensi

Dal 2019, l’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è pos­si­bi­le per i soggetti che hanno percepito, nell’anno precedente, ricavi e compensi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, di arte o professione non superiori a 65.000,00 euro.

2.1 CRITERI DI COMPUTO

I ricavi o i compensi relativi all’anno precedente sono calcolati applicando lo stesso criterio (com­pe­ten­za/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta.

Ad esempio, se nel 2018 era applicato il regime di contabilità semplificata per cassa, l’impresa deve considerare i soli ricavi incassati in tale anno.

2.2 stima della soglia per il 2019

Il limite di 65.000,00 euro va verificato, all’1.1.2019, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente.

Si consideri un professionista in regime forfetario, nel 2018, che ha percepito compensi per 40.000,00 euro (per tale annualità, il limite previsto era di 30.000,00 euro). In questa ipotesi, è possibile continuare ad applicare il regime agevolato nell’anno successivo (2019), benché per il 2018 sia stato superato per 10.000,00 euro il limite di compensi previsto.

Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo (nell’esempio di cui sopra, dal 2020), indipendentemente dalla misura dello sforamento.

2.3 Ragguaglio ad anno

Il limite di ricavi e compensi deve essere ragguagliato all’anno nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno.

Si consideri un avvocato che abbia iniziato ad esercitare la professione l’1.3.2019, utilizzando il re­gi­me forfetario. Considerando che i giorni di esercizio dell’attività nel 2019 sono 306 (dall’1.3.2019 al 31.12.2019), il limite di ricavi 2019 è dato dal seguente rapporto: (65.000,00 × 306) / 365 = 54.493,15 euro.

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