Relazione Informativa n. 8/2019 Oggetto: Riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 12.1.2019 n. 14) – Novità in materia di diritto societario immediatamente operative
1 premessa
La “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”
(L. 19.10.2017 n. 155) ha previsto, all’art. 14, anche importanti novità in materia di diritto societario.
La delega è stata attuata con il D.lgs.. 12.1.2019 n. 14.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore della nuova disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza è in generale fissata per il 15.8.2020, cioè decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del D.lgs.. 12.1.2019 n. 14 sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta sul S.O. n. 6 alla G.U. 14.2.2019 n. 38).
Gran parte delle novità in materia di diritto societario, tuttavia, sono entrate in vigore il 16.3.2019, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del D.lgs.. 12.1.2019 n. 14 sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, sono già operative le novità in materia di:
- responsabilità verso i creditori sociali nelle S.r.l.;
- assetti organizzativi delle società;
- quantificazione del danno in caso di indebita prosecuzione dell’attività sociale;
- denuncia al Tribunale nelle S.r.l.;
- nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore legale nelle S.r.l..
2 responsabilità verso i creditori sociali nelle S.r.l.
Anche nelle S.r.l. è stato precisato che:
- gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
- l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
- la rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali;
- la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Si ripropone, quindi, anche in questo tipo di società il testo dell’art. 2394 c.c. dettato in tema di spa. Ciò al fine di dirimere definitivamente i dubbi insorti in materia. Si tenga presente, infatti, che, nonostante l’assenza di un’analoga previsione, la ricostruzione prevalente aveva comunque riconosciuto l’applicabilità per analogia dell’art. 2394 c.c.; ciò anche nel contesto delle azioni esercitabili dal curatore fallimentare.
3 assetti organizzativi adeguati
Ai sensi del nuovo art. 2086 co. 2 c.c., l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Tale dovere presenta ricadute sia nelle società di persone che in quelle di capitali.
3.1 società di persone
In relazione alle società di persone, viene sostituito il co. 1 dell’art. 2257 c.c., in tema di società semplice, stabilendo che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086 co. 2 c.c., sopra ricordato, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Analoga disposizione non è espressamente ripetuta con riguardo alla Snc ed alla sas, ma:
- l’art. 2293 c.c. stabilisce che la Snc è regolata dalle norme del relativo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo relativo alla società semplice;
- l’art. 2315 c.c. stabilisce che alla sas si applicano le disposizioni relative alla Snc, in quanto siano compatibili con le norme specifiche di tale tipo di società.
3.2 società di capitali
In relazione alle spa:
- viene sostituito il co. 1 dell’art. 2380-bisc., in relazione al sistema “tradizionale” di amministrazione e controllo, con il seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”;
- viene sostituito il co. 1 dell’art. 2409-noviesc., in relazione al sistema “dualistico” di amministrazione e controllo, con il seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.
Si tenga, peraltro, presente che, quanto al sistema “monistico” di amministrazione e controllo, l’art. 2409-noviesdecies co. 1 c.c. stabilisce che al relativo CdA si applica, in quanto compatibile, anche l’art. 2380-bis c.c.
Quanto alle sapa, inoltre, l’art. 2454 c.c. riconosce l’applicabilità delle norme relative alla spa, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni.
Quanto alle S.r.l., poi, viene sostituito il co. 1 dell’art. 2475 c.c. con il seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479”.
Tale ultima previsione ha destato perplessità in dottrina in quanto sembrerebbe contrastare con talune disposizioni che connotano la S.r.l.. Sono state, peraltro, proposte soluzioni interpretative tese ad escludere qualsiasi incompatibilità.