Informativa n. 6/2019 Oggetto: gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno
Premessa
Molti contribuenti hanno sollevato dubbi sul comportamento da adottare relativamente alle registrazioni e conseguente detrazione dell’Iva riguardante le fatture ricevute tra la fine dell’anno 2018 e l’inizio dell’anno 2019.
Sul punto occorre preliminarmente osservare come il D.L. 23.10. 2018 n. 119 (decreto collegato alla legge di bilancio 2019) abbia nuovamente cambiato le regole.
La nuova regola, attualmente in vigore, prevede che il diritto alla detrazione dell’Iva risultante dalle fatture ricevute possa essere esercitato con riferimento alla liquidazione nella quale si è verificato il presupposto per l’esigibilità dell’imposta, purché il documento di acquisto sia ricevuto e registrato sul registro degli acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con esclusione, tuttavia, dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Detto altrimenti, escludendo le fatture ricevute a cavallo d’anno, il contribuente ha due possibilità:
– detrarre l’Iva nel mese in cui ha ricevuto e registrato la fattura;
– detrarre l’Iva nel mese precedente a quello di ricevimento della fattura se la medesima è riferita ad operazione effettuata nel mese precedente ed è stata ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo. In questa ipotesi l’Iva della fattura registrata nel mese corrente confluirà in detrazione nel mese precedente.
Ciò posto facciamo alcuni esempi per capire.
Fatture dicembre 2018 ricevute a dicembre 2018
In detta ipotesi non sussistono problemi. Il contribuente che ha effettuato un acquisto nel mese di dicembre 2018 e ha ricevuto la fattura nel medesimo mese (la fattura sarà cartacea), registrerà la fattura a dicembre 2018 e nello stesso mese detrarrà l’Iva.
Attenzione però perché potrebbe rendersi applicabile la regola generale di cui al primo comma dell’art. 25 del D.P.R. 633/72 (che non è stata modificata dal decreto): infatti, se la fattura ricevuta a dicembre non viene registrata nel medesimo mese, perché ad esempio la dimentico nel cassetto, ai fini della detrazione Iva essa potrà essere registrata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 (30 aprile 2019) computando l’Iva in detrazione direttamente in sede di dichiarazione annuale.
La fattura dovrà pertanto essere annotata sul registro Iva entro il termine dichiarativo predetto, distintamente dalle fatture correnti e l’imposta concorrerà, come si è detto, nella liquidazione annuale 2018.