Informativa n. 5/2019 Oggetto: Esterometro

Debutta nel 2019 la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) per le operazioni poste in essere con soggetti non residenti.

Osservazioni generali.

L’adempimento consiste nell’obbligo, posto a carico di tutti i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia (residenti o con stabile organizzazione nel territorio italiano), di trasmettere mensilmente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni intercorse con i soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali. I dati documentati da fatture elettroniche e bolle doganali infatti entrano automaticamente nel possesso dell’Amministrazione finanziaria e sono pertanto escluse dall’obbligo comunicativo in commento.

Il cosiddetto “esterometro” deve essere trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione comprovante l’operazione. In altri termini, ogni mese occorrerà verificare se si sono intrattenute nel mese precedente operazioni con soggetti esteri (sia attive che passive) soggette a trasmissione e, in caso positivo, entro l’ultimo giorno del mese corrente, procedere all’adempimento. Pertanto il primo “esterometro” dovrà essere trasmesso entro il 29 febbraio 2019.

Nel particolare, relativamente alle fatture emesse, occorrerà riferirsi alla data di emissione della fattura mentre per le fatture passive, come precisato dal provvedimento del Direttore delle entrate del 30.4.2018, la data di ricezione comprovante l’operazione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/72 (registro degli acquisti).

Profili oggettivi.

Sotto l’aspetto oggettivo, sono generalmente interessati dalla comunicazione:

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie;

le prestazioni di servizi a soggetti extra UE (in quanto non transitano in dogana);

gli acquisti di beni e servizi intracomunitari;

gli acquisti di servizi extracomunitari (in quanto non transitano in dogana).

Riassumendo, sul fronte passivo dovranno essere trasmesse tutte le fatture ricevute da soggetti esteri, a meno che l’operazione non sia supportata da bolla doganale (come ad esempio avviene per l’acquisto di un bene proveniente da un paese extra UE).

Analogamente, sul fronte attivo, sussiste obbligo comunicativo per tutte le operazioni intercorse con soggetti esteri che non transitano in dogana (sono pertanto escluse dall’adempimento le esportazioni).

Su tale fronte è però possibile evitare la comunicazione transfrontaliera ricorrendo alla fatturazione elettronica. Infatti, pur non sussistendo uno specifico obbligo, nulla vieta all’operatore nazionale di emettere fattura elettronica ad un soggetto estero (ad esempio per una cessione intracomunitaria di beni). In tal caso i dati dell’operazione transiteranno nel SdI e non sarà necessario procedere all’esterometro. Naturalmente poiché la fattura elettronica non potrà essere recapitata al soggetto estero tramite il Sistema di Interscambio, sarà necessario trasmettere per le vie ordinarie al medesimo una copia analogica della fattura.

Dal punto di vista operativo la fattura elettronica emessa al soggetto estero dovrà indicare nel campo destinatario il codice convenzionale “XXXXXXX”.

È bene precisare che quantunque si proceda alla comunicazione dell’operazione tramite “esterometro” o per mezzo di fattura elettronica, relativamente alle operazioni intracomunitarie permane l’obbligo comunicativo Intrastat qualora ne ricorrano i presupposti. A tale riguardo si osserva che, a decorrere dal 2018, il modello Intrastat va presentato:

– relativamente agli acquisti intracomunitari, quando relativamente ai quattro trimestri precedenti sia stato realizzato un ammontare complessivo di acquisti per servizi per ciascun trimestre uguale o superiore a euro 200.000 (il modello va presentato con frequenza mensile ai soli fini statistici);

– relativamente ai servizi intracomunitari commissionati, quando relativamente ai quattro trimestri precedenti sia stato realizzato un ammontare complessivo di acquisti per ciascun trimestre superiore a euro 100.000 (il modello va presentato con frequenza mensile per soli fini statistici);

– relativamente alle cessioni intracomunitarie e ai servizi intracomunitari realizzati non sono previste esclusioni. Cambia solo la periodicità di presentazione del modello che può essere mensile o trimestrale a seconda dell’ammontare delle cessioni ovvero delle prestazioni effettuate nel trimestre precedente. Se l’ammontare è uguale o superiore a euro 50.000, la periodicità sarà mensile, altrimenti sarà trimestrale.

Powered by Ronyx Srl