Informativa n. 4/2019 Oggetto: nuovo regime forfettario
La legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) con effetto dall’anno 2019 ha modificato i requisiti di accesso e permanenza al regime forfettario di cui alla legge 190/2014, art. 1, commi 54-89.
Limiti di ricavi o compensi.
In primo luogo viene modificata la soglia di accesso al regime prevedendosi un’unica condizione indipendentemente dal tipo di attività esercitata. Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000. Quindi, a differenza del passato, il limite di ricavi e compensi richiesto per applicare il regime agevolato è unificato all’importo di euro 65.000 per tutte le attività esercitate.
Il limite, in caso di periodo d’imposta inferiore all’anno solare, deve essere ragguagliato ad anno. Ciò vuol dire che nel caso di inizio di attività nel corso dell’anno solare, il limite dovrà essere riproporzionato ai giorni di attività nel periodo d’imposta.
Per l’anno 2019, il nuovo limite dovrà essere verificato con riferimento all’anno 2018. I vecchi limiti, previsti distintamente per attività, cessano pertanto di aver applicazione.
Vengono invece eliminate le condizioni limitative di accesso al regime agevolato relative al possesso di beni strumentali di importo superiore a euro 20.000 euro ed alla corresponsione di retribuzioni di lavoro dipendente per importi superiori a euro 5.000. Pertanto per il nuovo “forfettario” nessun limite è più previsto a tale riguardo.
Percentuali di redditività.
Rimangono invece in vigore i previgenti coefficienti di redditività stabiliti dalla legge 194/2014 nella misura ivi indicata, diversificata in relazione al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (dal 40% al 78% a seconda dei casi).
Cause ostative.
Oltre alle cause ostative già in vigore, che di fatto ancora oggi impediscono l’applicazione del regime forfettario (soggetti che adottano regimi speciali, soggetti non residenti, soggetti che effettuano cessioni di fabbricati e di terreni edificabili, soggetti che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari), sono state introdotte due ulteriori cause che non consentono l’applicazione del regime agevolato.
La prima riguarda il contemporaneo controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto che fruisce del regime agevolato.
La seconda è riferita all’attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Trattasi chiaramente di due disposizioni antielusive che, di fatto, mirano ad impedire l’applicazione del regime agevolato nei casi in cui l’adozione del “forfettario” sia effettuata al solo fine di ottenere un risparmio d’imposta.
Detto altrimenti: si vogliono evitare artificiosi frazionamenti dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte, ovvero artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.