Informativa n. 3/2019 Oggetto: fattura elettronica – chiarimenti
Gentili Clienti,
in occasione del Forum organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in risposta alle numerose FAQ formulate dai contribuenti, Agenzia entrate ha fornito ulteriori risposte in tema di fatturazione elettronica.
Si evidenziano i chiarimenti di maggiore interesse.
Fattura elettronica per negozi, bar, ristoranti ed altri commercianti al dettaglio.
È noto che per i commercianti al dettaglio, tra cui rientrano negozi in genere, bar, ristoranti, eccetera, le cui vendite sono generalmente certificate mediante emissione di scontrino ovvero ricevuta fiscale, la fattura va emessa, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, solo se richiesta dal cliente. In tal caso la fattura sostituisce lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Era inoltre già stata confermata la possibilità per il commerciante di emettere, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72, fattura differita per le vendite eseguite nel mese certificate da scontrino o ricevuta fiscale. In altri termini, vista la natura dello scontrino o della ricevuta fiscale di documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali l’operazione è effettuata (alla stessa stregua del documento di trasporto), viene data la possibilità di emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento per tutte le vendite certificate da scontrino o ricevuta fiscale.
Naturalmente, come peraltro già confermato al tempo da Agenzia entrate, l’importo dei corrispettivi certificati da scontrino o ricevuta fiscale oggetto fatturazione differita, dovrà essere scorporato (estromesso) dai corrispettivi giornalieri al fine di evitare la duplicazione degli importi. Appare utile ribadire che, nel caso in cui la fattura venga emessa entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, la relativa Iva dovrà essere computata a debito nella liquidazione periodica Iva relativa al mese in qui l’operazione è stata effettuata e non nel mese in cui la fattura è stata emessa.
Posto che anche i commercianti al minuto sono soggetti all’obbligo della fattura elettronica, fatte salve le specifiche esclusioni previste dalla legge (forfettari, minimi, piccoli imprenditori agricoli, enti non commerciali con ricavi non superiori a 65.000 euro) Agenzia entrate ha previsto due possibilità comportamentali tra loro alternative.