Informativa n. 1/2019 Oggetto: Ristrutturazione edilizie. La nuova comunicazione dei dati all’Enea
Gentile Cliente,
si comunicano le modalità operative di invio all’Enea dei dati dei lavori di ristrutturazione effettuati sugli immobili residenziali.
Premessa
La Legge di Bilancio 2018, ai fini del monitoraggio e della valutazione del risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (vedi art.16 bis D.P.R. 917/86 T.U.I.R. e art.16 D.L.63/2013) , ha disposto peri contribuenti che effettuano sugli immobili tali tipi di intervento e per i quali richiedono la relativa detrazione, l’obbligo di trasmettere all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di risparmio energetico.
IMPORTANTE:
A partire dal 1° gennaio 2018 –> Legge di Bilancio 2018:
Comunicazione dei dati all’Enea anche per gli interventi di recupero edilizio;
L’obiettivo è il monitoraggio e la valutazione del risparmio;
L’obbligo riguarda tutti gli interventi di recupero edilizio?
L’Enea ha chiarito che, tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, la trasmissione dei dati deve avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal D.P.R. 917/86, art. 16.bis, lettera h (T.U.I.R.).
GLI INTERVENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE ALL’ENEA (vedi scheda pratica)
Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Vediamo a livello pratico, quelle che sono le indicazioni operative fornite dall’Enea ai fini della trasmissione dei dati dei lavori effettuati. Trasmissione che va effettuata tramite il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it.
Comunicazione dei dati all’Enea tramite l’apposito portale. Le indicazioni operative
In data 21 novembre l’Enea ha informato i contribuenti dell’attivazione del portale sopra citato per la comunicazione dei dati dei dati degli interventi di ristrutturazione la cui fine dei lavori ricade nell’anno solare 2018.
In seguito all’attivazione dell’apposito portale, è possibile già dal 21 novembre inviare i dati dei lavori effettuati all’Enea; detto ciò la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di attivazione del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018; in tale caso, la comunicazione deve essere effettuata entro il 19 febbraio 2019.
IL TERMINE PER EFFETTUARE L’INVIO DEI DATI | |
Termine lavori | Trasmissione dati |
Fino al 31-12-2017 | Nessuna comunicazione da effettuare |
Tra il 01-01-2018 e il 21-11-2018 | Entro il 19-02-2019 |
Tra il 22-11-2018 e il 31-12-2018 | Entro 90 gg dalla fine/collaudo lavori |
L’Enea ha specificato che la registrazione eseguita per la trasmissione sul sito http://ristrutturazioni2018.enea.it è valida anche per l’accesso al portale dedicato agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06.
La guida dell’Enea |
L’Enea ha reso disponibile un’apposita guida contenente le indicazioni operative ai fini della trasmissione dei dati richiesti; l’Agenzia delle Entrate in data 23 novembre ha invece aggiornato la guida sugli interventi di ristrutturazione trattando altresì l’obbligo di trasmissione in commento. |