Informativa n. 14/2018 Oggetto: Fatturazione elettronica – Novità del DL 119/2018 convertito – Riepilogo della disciplina

1 premessa

La L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha disposto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 2019.

Sino al 31.12.2018, infatti, fatte salve alcune eccezioni che riguardano alcune tipologie di operazioni effettuate in settori particolarmente soggetti al rischio di frode (settore dei carburanti e settore dei subappalti pubblici), l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione.

L’art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017, modificando il D.lgs.. 127/2015, ha previsto, con decorrenza dall’1.1.2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori.

In attuazione del nuovo obbligo, le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche so­no state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, che ha approvato le rela­tive specifiche tecniche.

Con il DL 28.6.2018 n. 79 tale adempimento è stato rinviato all’1.1.2019 con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Il DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”), convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, ha apportato significative modifiche all’adempimento, introducendo alcune importanti semplificazioni.

Di seguito si riepiloga la disciplina relativa alla fatturazione elettronica, alla luce delle novità contenute nel DL 119/2018 convertito.

2 ambito applicativo

A partire dall’1.1.2019, devono essere documentate mediante fattura elettronica, a norma dell’art. 1 co. 3 del D.lgs.. 127/2015, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti resi­denti o stabiliti in Italia. Sono dunque compresi nell’ambito di appli­ca­zione del nuovo obbligo anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

L’art. 1 co. 3 del D.lgs.. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva che dovessero essere soggette all’obbligo di fatturazione elettronica le operazioni domestiche effettuate da soggetti “residenti, stabiliti o identificati” nel territorio dello Stato.

L’art. 15 co. 1 del DL 119/2018, in aderenza con quanto sta­bilito dal Consiglio dell’Unione europea con la decisione di esecu­zione UE 2018/593, grazie alla quale l’Italia è stata autorizzata a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C, derogando all’applicazione degli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, ha modificato l’art. 1 co. 3 del D.lgs.. 127/2015, il quale pre­vede, nella sua nuova formulazione, che l’obbligo di adozione della fattura elettronica riguardi i soli soggetti “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato.

L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72).

2.1 Operazioni con l’estero

Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia soggetti non residenti, non stabiliti e identificati ai fini IVA senza stabile organizzazione in Italia.

Tali operazioni potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura carta­cea o elettronica e, nella generalità dei casi, saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017).

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