Informativa n. 13/2018 Oggetto: DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. “decreto fiscale collegato”) – Novità introdotte in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n. 136
1 premessa
Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.
Il DL 23.10.2018 n. 119 è stato convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, pubblicata sulla G.U. 18.12.2018 n. 293, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, mentre la L. 136/2018 è entrata in vigore il 19.12.2018. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito si analizzano le altre principali novità introdotte in sede di conversione del DL 119/2018.
Le novità riguardanti la fatturazione elettronica, l’emissione e registrazione delle fatture, nonché le modalità di imputazione dell’IVA detraibile nell’ambito delle liquidazioni periodiche, sono infatti state analizzate nella precedente Circolare.
2 novità in materia di rottamazione dei ruoli
Viene confermata la rottamazione dei ruoli che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consente di fruire dello stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora.
La relativa domanda andrà presentata entro il 30.4.2019.
I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale.
Gli importi dovuti, che verranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30.6.2019, possono essere pagati:
- in 18 rate, le prime due con scadenza 31.7.2019 e 30.11.2019 in misura pari al 10% del debito ciascuna; le successive, di pari importo, scadono al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 degli anni dal 2020 al 2023;
- oppure in unica soluzione entro il 31.7.2019.
I soggetti che, entro il 7.12.2018, hanno eseguito, in unica soluzione, i pagamenti delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 mantengono i benefici della rottamazione, inclusa la ridilazione del debito residuo, senza necessità di inviare alcuna domanda.
Questi debitori possono pagare il debito residuo in 10 rate di pari importo, con scadenza al 31.7 e 30.11 degli anni dal 2019 al 2023.
Si prevede inoltre che il tardivo pagamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli.
3 novità in materia di definizione delle liti pendenti
La definizione delle liti pendenti, che deve avvenire, mediante la presentazione del relativo modello e il pagamento delle somme o della prima rata, entro il 31.5.2019, comporta benefici che dipendono dall’andamento del processo.
Sono definibili le liti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate rientranti nella giurisdizione tributaria.
Per poter definire, è necessario che, al momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato, e che al 24.10.2018 sia già stato notificato alla controparte il ricorso introduttivo di primo grado.
I benefici sono i seguenti:
- se la causa pende in primo grado e non c’è ancora stata la sentenza, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 10% sull’imposta;
- se il contribuente, in primo e/o in secondo grado, è risultato soccombente al 24.10.2018, spetta il solo stralcio di sanzioni e interessi;
- se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in primo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 60% sull’imposta;
- se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in secondo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto dell’85% sull’imposta;
- se, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione e il contribuente è risultato vincitore in tutti i gradi di merito, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 95% sull’imposta.
4 abolizione della dichiarazione integrativa speciale
È stata abrogata la dichiarazione integrativa speciale che, al ricorrere di determinate condizioni ed entro soglie prestabilite, consentiva di sanare violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali, prevista dall’originario art. 9 del DL 119/2018.
Considerato che la relativa dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa su un modello che avrebbe dovuto essere approvato dall’Agenzia delle Entrate, la stessa non ha mai avuto attuazione.