Informativa n. 12/2018 Oggetto: fatturazione elettronica – ulteriori chiarimenti
Con la presente relazione comunico ulteriori chiarimenti, gran parte forniti di recente da Agenzia entrate, sull’obbligo di fatturazione elettronica che, come già detto, entrerà in vigore a partire dall’1.1.2019.
Medici e attività sanitarie
Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. 119/2018 da parte della Camera, è stata definitivamente stabilita l’esclusione per l’anno 2019 dalla certificazione mediante fattura elettronica delle operazioni i cui dati sono oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria (TS). Parliamo quindi delle prestazioni eseguite dai soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e al D.M. 1.9.2016, tra i quali risultano annoverati gli scritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, le farmacia pubbliche e private, le parafarmacie, le ASL, le aziende ospedaliere, i presidi e le strutture sanitarie autorizzate, nonché gli iscritti agli albi degli psicologi, degli infermieri e dei veterinari.
Occorre però fare attenzione in quanto non trattasi di un esclusione soggettiva, cioè valevole indistintamente per tutte le operazioni effettuate dai soggetti predetti, ma di un esclusione oggettiva. Infatti sono escluse dalla fatturazione elettronica le operazioni trasmesse al sistema TS, ma non le altre.
Pertanto, nel caso in cui i predetti soggetti dovessero ad esempio emettere fattura per la vendita di un bene strumentale, questa dovrà essere emessa nel modo elettronico. E ancora, se un medico dovesse fatturare una collaborazione sanitaria nei confronti di un altro medico la fattura dovrà essere elettronica. Dovrà essere parimenti elettronica la fattura emessa per docenze o consulenze, come dovrà essere emessa nel formato elettronico anche la fattura riguardante le prestazioni sanitarie rese nei confronti di un cittadino nel caso in cui quest’ultimo si opponga alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria.
Quindi, l’esclusione, attualmente stabilita per il solo 2019, riguarda esclusivamente le operazioni trasmesse al sistema Tessera Sanitaria (TS) mentre le altre operazioni vanno certificate nel modo elettronico.
Inoltre, i soggetti in questione, quantunque in via generale siano esonerati dall’invio delle fatture elettroniche sul fronte delle operazioni attive, restano invece vincolati al rispetto degli obblighi di conservazione elettronica delle fatture ricevute (in formato elettronico).
In ragione di ciò, anche il medico dovrà comunicare ai propri fornitori il proprio indirizzo telematico (codice destinatario o Pec).
Le disposizioni in esame riguardano anche gli psicologi, gli infermieri ed i veterinari obbligati alla trasmissione delle operazione effettuate al sistema TS. Chiaramente, se detti soggetti dovessero rientrare nel regime fiscale “forfettario” ( lo stesso dicasi per i medici), vigendo un esclusione soggettiva, essi saranno esclusi dalla fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate.
Fattura differita
Anche a seguito dell’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica sarà possibile emettere la fattura “differita”. Non sono state infatti modificate le disposizioni di cui all’art. 21 del decreto Iva. La norma a tale proposito stabilisce che è possibile emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate. Chiaramente l’iva a debito dovrà essere computata nel periodo di riferimento cioè nel mese in cui le operazioni sono state effettuate.
A titolo meramente significativo, le operazioni di vendita eseguite nel mese di gennaio risultanti da documento di trasporto, potranno essere fatturate entro il 15 febbraio. Quindi si dovrà emettere la fattura entro il 15 febbraio indicando i riferimenti relativi ai documenti di trasporto emessi nel mese di gennaio e far concorre l’Iva risultante dalle predette vendite nel mese di gennaio.