Informativa n. 11-2018 Oggetto: Novità in materia annullamento ruoli e carichi affidati per la riscossione – Rottamazione ter

1 Premessa

  • Con il D.L. 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.
  • Il D.L. 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
  • Di seguito si analizzano le novità in materia di “rottamazione dei ruoli” contenute negli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.L. 119/2018.
  • E’ importante segnalare che il D.L. 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 Aspetti generali della nuova “rottamazione dei ruoli”

  • Per le “rottamazioni dei ruoli” previste dagli artt. 3 e 5 del D.L. 119/2018, se sussistono i requisiti in­di­cati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 4.2019, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.
  • Il carico potrà essere dilazionato in cinque anni, mediante rate scadenti il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 7.2019. È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 1.7.2019.
  • La nuova rottamazione è fruibile altresì dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole.

Annullamento delle “mini cartelle”

  • L’art. 4 del D.L. 119/2018 prevede inoltre l’annullamento delle c.d. “mini cartelle”, in relazione alle quali il debitore non deve fare nulla, essendo queste annullate d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se trattasi di ruoli consegnati nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2010 e di importo fino a 1.000 euro, determinato in relazione a ciascun carico.

3 Requisiti per la nuova rottamazione

  • Al fine di beneficiare della nuova rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi o avviso di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

– si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal D.L. 119/2018 stesso;

– i carichi devono essere stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) dall’1.1.2000 al 31.12.2017;

– i debitori con carichi affidati dal 2000 al 2016 che, non avendo presentato la domanda entro il 21.4.2017, sono stati riammessi previa domanda presentata entro il 15.5.2018 ed hanno pagato entro il 31.7.2018 le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione, nonché i debitori con carichi affidati dall’1.1.2017 al 30.9.2017 che hanno presentato la domanda entro il 15.5.2018 senza poi pagare tutte o alcune rate, per poter beneficiare della presente rottamazione devono pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7.12.2018 in unica soluzione;

– se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice, dietro presentazione della domanda, sospende il giudizio.

Nozione di carichi affidati dall’1.1.2000 al 31.12.2017

 

  • Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui si dirà appresso, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.2000 e il 31.12.2017; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
  • Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.

Gli agenti della riscossione forniscono, nell’area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.

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