Informativa n. 10/2018 Oggetto: La fatturazione elettronica

Gentili Clienti,
informo che a decorrere del 1.1.2019, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 5.8.2015 n. 127, come modificato dall’art. 1, comma 909 della L. 27.12.2017 n. 205, entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica.
Si esegue pertanto una analisi del nuovo adempimento fiscale sulla base della normativa esistente e delle indicazioni fornite sia da Agenzia entrate che dalla stampa specializzata.
Premessa.
L’obbligo di emissione della fattura nel formato elettronico, salve alcune esclusioni di cui si dirà appresso, riguarda tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
L’obbligo non riguarderà pertanto soltanto le operazioni economiche poste in essere tra operatori nazionali soggetti all’imposta sul valore aggiunto (operazioni c.d. Business to Business – B2B), ma anche quelle poste in essere da soggetti Iva nei confronti di cessionari e committenti privati (operazioni c.d. Business to Consumer - B2C).
Nozione di fattura elettronica.
Viene definita fattura elettronica il documento inalterabile generato elettronicamente (secondo le specifiche tecniche fornite da Agenzia entrate) nel formato XML (eXstensible Markup Language), trasmesso al destinatario per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI).
Pertanto, il documento generato in formato PDF e trasmesso tramite mail ordinaria o posta elettronica certificata direttamente al cliente destinatario non costituisce fattura elettronica.
Parimenti non costituisce fattura elettronica il documento che, ancorché generato con formato XML,viene trasmesso al cliente destinatario direttamente sul suo indirizzo mail o di posta elettronica certificata.