Informativa N. 29/2016 – Tasso di interesse legale – Riduzione allo 0,1% dal 2017 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 7.12.2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,1% si applica dall’1.1.2017.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Distinti saluti
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