Informativa N. 24/2016 – Il ravvedimento delle ritenute

Con la stesura del presente documento informativo desideriamo informare gli aspetti sanzionatori legati all’omessa trattenuta e versamento delle ritenute (a titolo d’acconto e a titolo d’imposta) soffermandoci sulla possibilità di rimedio attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Il sostituto d’imposta (inteso come datore di lavoro, committente, ecc.) sui compensi erogati è tenuto ad operare e versare le ritenute fiscali, le quali possono essere a titolo d’acconto o a titolo d’imposta.
Stiamo parlando, ad esempio, della ritenuta d’acconto del 20% che deve essere operata sul compenso pagato all’avvocato che opera in regime ordinario, oppure della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% da operare sui ristorni pagati ai soci di cooperative alla risoluzione del rapporto sociale, oppure della ritenuta IRPEF da operare sullo stipendio del lavoratore dipendente.
Distinti saluti
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