Informativa N. 7/2016 – Nuovo regime agevolato per gli autonomi.

Osservazioni preliminari
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) con l’art. 1, commi da 111 a113, con effetto dal 1° gennaio 2016, ha apportato rilevanti modifiche al regime fiscale agevolato degli autonomi (c.d. regime forfetario) introdotto in precedenza dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 54 a 88 della L. 190/2014).
Inoltre dal 2016 viene definitivamente abrogato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, anche detto “regime dei minimi”. Il “regime degli ex minimi” di cui all’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011 era invece già stato abrogato a decorrere dal 2015.
Pertanto dal 2016, per chi inizia una nuova attività, l’unico regime agevolato possibile è quello forfetario, con la possibilità però di applicare un’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività.
Chi invece era già in attività ed operava nel regime fiscale di vantaggio nel 2015, continuerà ad operare in tale regime fino alla sua naturale scadenza (5 anni dall’inizio dell’attività ovvero fino al compimento del 35° anno di età nel caso in cui il quinquennio scada prima del compimento della predetta età). Questa previsione, non del tutto pacifica soprattutto per coloro che hanno iniziato l’attività agevolata nel 2015, meriterebbe una conferma da parte dell’Agenzia delle entrate.
Comunque, se la previsione venisse confermata, il regime di vantaggio (c.d. regime dei minimi) per i soggetti già in attività nel 2015, in realtà continuerebbe a vivere, anche se per un periodo di tempo limitato.
Distinti saluti
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